Il Corriere delle PagheApprofondimento

Il ruolo del contratto collettivo nei processi di armonizzazione del trattamento economico e normativo

di Dario Ceccato e Paola Salazar

N. 48

Guida al Lavoro

Acquista una nuova rilevanza anche la valutazione dei criteri in base ai quali è possibile stabilire la sussistenza o meno di un diritto del lavoratore alla parità di trattamento non meramente retributivo, ma sostanziale, quando si dibatta in merito all'applicazione di diversi contratti collettivi

In un contesto giuridico nel quale sta diventando sempre più rilevante il ruolo della contrattazione collettiva quale strumento di definizione dei parametri della retribuzione "equa" e "sufficiente" in applicazione dei principi scaturenti dall'art. 36 Cost.[1] sta acquistando una nuova rilevanza anche la valutazione dei criteri in base ai quali è possibile stabilire la sussistenza o meno di un diritto del lavoratore alla parità di trattamento non meramente retributivo, ma sostanziale, quando si dibatta...

  • [1] Dibattito nel quale si inserisce anche la Direttiva (UE) 2022/2041 sulla cui modifica si è da poco pronunciata la CGUE con la sentenza 11 novembre 2025 (causa C-19/23) e la giurisprudenza intervenuta in questi anni sulla scorta delle sentenze della Cassazione del 2023: Cass. n. 28230/2023; Cass. n. 27711/2023). Ma anche la L. n. 144/2025 che ha conferito al Governo un'ampia delega diretta a garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro "maggiormente applicati".

  • [2] V. Cass. civ. sez. lav. 17 ottobre 2025, n. 27719 presa come riferimento insieme ad altra rilevante giurisprudenza sul tema oggetto del presente approfondimento.

  • [3] V. da ultima Cass. civ. sez. lav. 24 novembre 2025, n. 30823.

  • [4] V. da ultima Cass. civ. sez. lav. 11 novembre 2025, n. 29737 in cui si afferma che "Nel caso di contratto collettivo di lavoro, la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali. Non è consentito al singolo datore di lavoro recedere unilateralmente dal contratto collettivo che ha una data di scadenza predeterminata, con la conseguenza che l'applicazione di un nuovo CCNL non può avvenire prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione".

  • [5] V. sul punto Cass. civ. sez. lav. 18 marzo 2024, n. 7203 dove si afferma quanto segue: "In tema di contrattazione collettiva, la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo può essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o comportamenti concludenti che, sia pure implicitamente, esprimono la volontà del datore di lavoro di applicare la disciplina collettiva. In particolare, nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, dando luogo ad adesione esplicita, oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda l'applicazione in via giudiziale, dando luogo ad una adesione implicita". V. anche Cass. civ. sez. lav. 11 novembre 2022, n. 33420.

  • [6] L'art. 2070 c.c. prevede quanto segue:,"1. L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.,2. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.,3. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.",Diversa è invece la valenza dell'art. 2070 c.c. ai fini previdenziali. In questo caso, ai fini della determinazione del minimale di legge per il pagamento dei contributi (art. 1 L. 338/1989 e art. 49 L. n. 88/1989) non conta la forma giuridica o la denominazione aziendale, ma ciò che l'impresa fa concretamente come espresso dal comma 1 della norma. Questo criterio serve a evitare abusi a garanzia della funzione pubblicistica dell'obbligo contributivo: un datore di lavoro non può scegliere liberamente un contratto più "vantaggioso" in termini di minori costi contributivi se non corrisponde al settore reale in cui opera. Si tratta di un criterio oggettivo che garantisce uniformità ed equità tra i datori di lavoro così come coerenza all'intero sistema previdenziale. La contrattazione collettiva diventa così strumento tecnico di misurazione del trattamento economico, utile ai fini civilistici (art. 36 Cost.) pur con i distinguo messi in evidenza dalla giurisprudenza degli ultimi anni ma anche ai fini previdenziali ex art. 1 D.L. 338/1989 (ed in questo caso inderogabilmente anche da parte della contrattazione collettiva di prossimità - su cui v. infra - come messo in evidenza da Cass. civ. sez. lav. 15 luglio 2025, n. 19467).,Secondo l'armonizzazione dovranno essere adeguate le retribuzioni a CAIO e SEMPRONIO mentre a Tizio dovrà essere verosimilmente riconosciuto un elemento ulteriore al minimo contrattuale al fine di armonizzare la sua ral.

  • [7] Cfr. Cass. civ. sez. lav. 2 ottobre 2023, n. 27711.

  • [8] Come ad esempio avvenuto nel settore cooperativo della vigilanza privata con le già citate decisioni Cass. n. 28230/2023; Cass. n. 27711/2023.

  • [9] Cfr. Cass. n. 27711/2023 cit. – punto 32.

  • [10] Cfr. Cass. civ. sez. lav. 17 ottobre 2025, n. 27719 cit..

  • [11] Un'applicazione legislativa di questo principio si ritrova ad esempio nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). L'art. 11 stabilisce che al personale impiegato in appalti pubblici deve essere applicato il CCNL "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto". Inoltre, qualora siano presenti prestazioni scorporabili e differenti dall'attività prevalente, la stazione appaltante deve indicare anche il contratto collettivo applicabile a tali attività secondarie.

  • [12] Sull'efficacia soggettiva del contratto di prossimità v. Corte Cost. n. 52/2023; Cass. civ. sez. lav. 2 ottobre 2023, n. 27806 nella quale si afferma che "Il contratto aziendale non ha efficacia generale nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda, se (i) questo contratto non presenta i requisiti previsti dall'art. 8 del D.L. n. 138/2011 e (ii) il dipendente o il sindacato ha manifestato il proprio dissenso in occasione della stipulazione del contratto aziendale stesso. Resta, invece, ferma la validità dell'accordo". V. anche App. Napoli, 13 febbraio 2025, n. 146.

  • [13] Si veda ad esempio il CCNL Per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività non medica presso Case di Cura, Case di Soggiorno per anziani, Servizi socio-assistenziali ed educativi per minori, Disabili, Anziani, Studi Dentistici, Comunità Educative e Socio Assistenziali.