Contenzioso

Il socio di società di persone può essere lavoratore dipendente, ma serve l’eterodirezione

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di Valeria Zeppilli

Tra una società di persone e uno dei suoi soci è ben possibile che si instauri un rapporto di lavoro subordinato, ma a tal fine, come di recente ricordato dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 22 gennaio 2020, numero 1396), l'oggetto della prestazione lavorativa non deve essere rappresentato da un conferimento previsto dal contratto sociale. Inoltre, il socio lavoratore deve risultare sottoposto al controllo gerarchico di un altro socio dotato di poteri di supremazia.

In presenza di tali due condizioni, la circostanza che il socio compia anche atti di gestione o partecipi alle scelte societarie a nulla rileva in senso contrario al riconoscimento della sussistenza di un'attività lavorativa dipendente. Si tratta, infatti, di situazioni che non devono essere ritenute incompatibili con la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato.

Per comprendere meglio la portata del principio, appare utile ripercorrere la vicenda alla base della pronuncia della Corte di cassazione, che aveva come protagonista una farmacista: la donna aveva ricevuto dalla società in accomandita semplice della quale era anche socia, l'incarico di direttore responsabile di una delle tre farmacie di proprietà e la procura speciale per la sua gestione. Considerate le effettive mansioni svolte, la stessa aveva richiesto il riconoscimento di un rapporto di subordinazione.

Dalla documentazione acquisita nel corso della causa, tuttavia, non era emerso alcun dato né vi era stata alcuna deduzione circa la sussistenza di una eterodirezione. Anzi: era risultato che la dottoressa gestiva la farmacia in assoluta autonomia e che mancavano i requisiti presuntivi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il legame che univa la farmacista alla società in accomandita semplice, pertanto, non poteva essere qualificato come lavoro subordinato ma, semmai, come collaborazione coordinata e continuativa.

Astrattamente la donna, pur se socia della Sas, avrebbe potuto instaurare con tale società un rapporto lavorativo dipendente e a tale conclusione non osta, effettivamente, la circostanza che la stessa partecipasse alle scelte societarie e compisse anche atti di gestione. Ma l’assenza di un controllo gerarchico da parte di un altro socio circa l'operato svolto, per i giudici non è compatibile con la sussistenza di un rapporto di natura subordinata, anche se non vi è stretta coincidenza tra l'attività prestata e un conferimento previsto dal contratto sociale.

Seppur teoricamente ipotizzabile, pertanto, il rapporto di lavoro subordinato nel caso specifico non è configurabile.

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