Agevolazioni

Il somministrato non porta in dote l’esonero contributivo

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di Matteo Prioschi

L'esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e riferito a un lavoratore interinale assunto a tempo indeterminato non può essere “trasferito” all'azienda utilizzatrice se quest'ultima decide di assumerlo direttamente tramite cessione del contratto. La precisazione è stata fornita dalla direzione generale entrate dell'Inps e pubblicata sul sito dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

L'istituto di previdenza, nel motivare la risposta, evidenzia che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato ha delle particolarità che lo differenziano dal contratto “generale”. In particolare ha titolo e oggetti specifici, che riguardano la finalità dello stesso che consiste nella somministrazione del lavoratore. Inoltre, in base all'articolo 34 del Dlgs 81/2015, nel contratto di somministrazione deve essere determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, da corrispondere al lavoratore nei periodi in cui resta a disposizione dell'agenzia per il lavoro in attesa di essere inviato in missione.

La disciplina che regola la cessione di un contratto e la giurisprudenza, invece, rileva l'Inps, prevedono che una delle due parti in causa possa essere sostituita con un terzo soggetto, ma «il rapporto contrattuale deve rimanere immutato nel momento in cui viene ceduto; si ammettono solo modifiche marginali al momento della cessione».

Di conseguenza il passaggio dalla somministrazione alla dipendenza diretta da parte dell'utilizzatore comporta una modifica del contratto e quindi, secondo l'Inps, «non si può parlare di cessione individuale del contratto in quanto si darebbe luogo ad un nuovo rapporto, con oggetto e titolo diversi dal precedente, non più qualificabile come un contratto a scopo di somministrazione».

Dunque il lavoratore non può “transitare” dall'agenzia per il lavoro all'azienda portando in dote la parte residua dell'esonero contributivo. Il passaggio implica una cessazione del rapporto esistente e una nuova assunzione, ma in tal caso diventa difficile per l'utilizzatore avere le condizioni che danno diritto all'esonero. Infatti, ricorda sempre l'Inps, è necessario che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore. Il che significa che il lavoratore dovrebbe rimanere senza impiego per sei mesi. Ma se l'obiettivo del passaggio dal somministratore all'azienda è quello di non interrompere l'apporto produttivo, le due situazioni non possono convivere.

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