La legge di stabilità contiene diverse previsioni a sostegno della genitorialità e di conciliazione dei tempi vita-lavoro, mediante il rafforzamento di misure già esistenti, l'ampliamento di congedi e permessi e nuovi esoneri contributivi, con qualche criticità applicativa
Ampliamento dei congedi parentali e per malattia del figlio
L'art. 1, comma 219 della L. 199/2025, interviene in merito ai congedi parentali di cui al D.Lgs. 151/2001, elevando dagli attuali 12 a 14 anni, l'età massima del figlio entro cui i genitori possono fruirne.
Nello specifico, il citato comma apporta la variazione da 12 a 14 anni nei seguenti articoli del D. Lgs. 151/2001:
- art. 32, c. 1 (congedi parentali);
- art. 33, c. 1 (prolungamento del congedo per genitori di figli con disabilità);
- art. 34, cc. 1 e 3 (trattamento economico dei congedi parentali);
- art. 36, cc. 2 e 3 (congedi parentali e trattamento economico degli stessi per i genitori adottivi ed affidatari).
Viene pertanto estesa la durata...
I punti chiave
- Ampliamento dei congedi parentali e per malattia del figlio
- Riduzione dell’orario di lavoro ed esonero contributivo
- Il contratto di “affiancamento” della lavoratrice madre rientrata dal congedo
- Il nuovo esonero per l’assunzione di lavoratrici madri
- L’ulteriore slittamento dell’esonero contributivo per le madri lavoratrici e l’aumento del bonus mamme




