La legge di stabilità contiene diverse previsioni a sostegno della genitorialità e di conciliazione dei tempi vita-lavoro, mediante il rafforzamento di misure già esistenti, l'ampliamento di congedi e permessi e nuovi esoneri contributivi, con qualche criticità applicativa

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Art. 1, commi 206 e 207  - Art. 1, commi 210-213  - Art. 1, commi 214-218  - Art. 1, commi 219 e 220  - Art. 1, comma 221

Ampliamento dei congedi parentali e per malattia del figlio

L'art. 1, comma 219 della L. 199/2025, interviene in merito ai congedi parentali di cui al D.Lgs. 151/2001, elevando dagli attuali 12 a 14 anni, l'età massima del figlio entro cui i genitori possono fruirne.

Nello specifico, il citato comma apporta la variazione da 12 a 14 anni nei seguenti articoli del D. Lgs. 151/2001:

  • art. 32, c. 1 (congedi parentali);
  • art. 33, c. 1 (prolungamento del congedo per genitori di figli con disabilità);
  • art. 34, cc. 1 e 3 (trattamento economico dei congedi parentali);
  • art. 36, cc. 2 e 3 (congedi parentali e trattamento economico degli stessi per i genitori adottivi ed affidatari).

Viene pertanto estesa la durata...

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