Agevolazioni

Il welfare aziendale esente fino a 3mila euro include il rimborso delle utenze domestiche

Fringe benefit fino a 3mila euro senza imposte anche per le utenze domestiche. Il decreto Aiuti quater approvato dal Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 aumenta in modo incisivo la soglia di esenzione

di Cristian Valsiglio

Welfare aziendale arricchito per l’anno 2022 con aiuti fino a 3mila euro.
Il decreto Aiuti quater approvato dal Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 aumenta in modo incisivo la soglia di esenzione dei fringe benefit prevista ordinariamente nella misura di 258,23 euro, incrementata dal Dl 155/2022 a 600 euro e ora ulteriormente aumentata a 3mila euro.

Ma non è tutto, il testo uscito dal Cdm risolve anche l’annosa questione del perimetro della deroga prevista dal Dl 115 specificando che essa, in sintonia con quanto già precisato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 35/2022, è riferibile unicamente alla “prima parte del terzo periodo” del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir e non alla seconda parte che prevede che al superamento della soglia l’intero importo di compensi in natura deve essere tassato.

Confermata la possibilità di far rientrare nel predetto limite di 3mila anche le utenze domestiche rimborsate dal datore di lavoro.

Ma andiamo con ordine. La disposizione agevolativa in tema di welfare aziendale prevista dall’articolo 12 del Dl 115/2022 ha previsto, per il solo anno 2022, in deroga alla disposizione generale di tassazione dei fringe benefit:

da un lato, l’innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 600 euro;

dall’altro, la possibilità di esentare entro tale limite anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento, effettivamente sostenuto dal lavoratore, dal coniuge o dai familiari di cui all’articolo 12 del Tuir, delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Sono agevolabili i dipendenti, ma anche i cococo, gli stageur e gli amministratori con reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Il benefit può essere concesso anche ad personam.

Le utenze domestiche oggetto di rimborso in esenzione dovranno riguardare immobili ad uso abitativo posseduti dal lavoratore, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio; sono agevolabili anche le utenze per uso domestico ripartite fra i condomini (come il riscaldamento) e quelle intestate al locatore ove nel contratto di locazione sia espressamente prevista una forma di addebito analitico a carico del lavoratore locatario.

Il datore di lavoro potrà alternativamente acquisire e conservare la relativa documentazione giustificatrice della somma rimborsata ovvero richiedere un’autocertificazione con la quale il lavoratore attesterà di essere in possesso della documentazione comprovante la tipologia di spesa. In ogni caso, il lavoratore dovrà ulteriormente dichiarare che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri datori di lavoro.

Come anticipato, ora, il decreto Aiuti quater, che deve ancora essere pubblicato, innalza ulteriormente il limite di esenzione per l’anno 2022 da 600 euro a 3mila euro. Si tratta di un limite assoluto da non superare (a pena di perdere tutto il beneficio) e non una franchigia in ogni caso esente da imposizione: infatti, la disposizione derogatoria come precisato dalle Entrate e come ora meglio chiarito a livello normativo non riguarda anche la regola generale secondo la quale, una volta superato il predetto limite, dovrà essere tassato l’intero importo dei benefit e non solo la parte eccedente.

Ma non è tutto, il limite di 3mila euro è distinto rispetto al differente limite di esenzione di 200 euro posto a favore dei buoni carburante: la soglia di esenzione può così arrivare a 3.200 euro. Tuttavia, in assenza di capienza del limite di 3mila euro, anche il superamento del limite di 200 euro determinerà la tassazione dell’intero importo dei buoni carburante.

Queste misure sono valide eccezionalmente per il solo anno 2022, pertanto diventa determinante la data del 12 gennaio 2023. Entro tale data i datori di lavoro potranno erogare somme per utenze domestiche anche relative a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riferibili a consumi effettuati nel 2022 ovvero mettere a disposizione dei lavoratori voucher (es. buono spesa o buono carburante) a prescindere dal fatto che il servizio venga effettivamente fruito in un momento successivo.

A tali azioni di welfare, si aggiungono le misure tradizionali senza scadenza e senza limite di esenzione previste a favore dei servizi di:

utilità sociale (palestra, teatro, check up medico etc.),

educazione e istruzione dei familiari (retta e mensa scolastica, libri di testo etc.),

assistenza per familiari anziani o non autosufficiente.

Questi ultimi servizi, tuttavia, non possono essere concessi ad personam ma richiedono la condizione che siano rivolti almeno a categorie di dipendenti.


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