Contenzioso

Illecito scegliere i sindacati per il confronto

di Cristina Casadei

«È illecita la condotta di Ryanair che sceglie unilateralmente gli interlocutori sindacali a lei più graditi, a prescindere dalla reale rappresentanza». A dirlo sono Filt Cgil e Uiltrasporti, dopo la sentenza del giudice del lavoro di Busto Arsizio che accoglie «un nostro ulteriore ricorso contro i comportamenti antisindacali tenuti dalla compagnia irlandese, a danno dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali», facendo riferimento alle trattative e agli accordi sindacali che la compagnia aveva siglato con Anpav, Anpac e con la Fit Cisl nel marzo 2018.

Filt Cgil e Uiltrasporti in particolare, come si legge nella sentenza, hanno deciso di ricorrere contro gli accordi del 2018 che, secondo loro, hanno determinato un monopolio di attività sindacale, escludendo la loro presenza.

In secondo luogo hanno fatto ricorso contro l’illegittimo sostegno finanziario assunto da Ryanair verso Anpav, Anpac e Fit Cisl nella misura di 635 euro annui e contro il sostegno rappresentato dalla disapplicazione solo nei confronti degli iscritti a queste organizzazioni della clausola del “collarino”. Infine il ricorso è stato anche contro il rifiuto di ammettere Filt Cgil e Uiltrasporti alla trattativa del contratto aziendale e contro le condotte di Ryanair in occasione dello sciopero del 25 luglio 2018 e dei sondaggi preventivi diretti a conoscere le intenzioni di adesione all’azione di autotutela da parte dei singoli lavoratori, nonché delle successive comunicazioni con le quali la partecipazione allo sciopero è stata considerata assenza ingiustificata come fattore penalizzante per promozioni e trasferimenti.

Nella sentenza il giudice dichiara l’antisindacalità del comportamento tenuto da Ryanair, consistito nell’aver creato, attraverso l’accordo del 5 marzo del 2018 e dei successivi comportamenti, una sorta di monopolio sindacale, a favore di alcune organizzazioni sindacali e di aver creato un effetto deterrente ad aderire agli scioperi proclamati da Filt Cgil e Uiltrasporti. Ryanair aveva sostenuto di «non avere alcun obbligo di intavolare una trattativa per la stipula di un contratto collettivo con una determinata specifica associazione sindacale in quanto l'ammissione alla trattativa costituisce comunque un atto discrezionale rimesso alla volontà del datore di lavoro». Il giudice, però, contesta che l’azienda non ha verificato in concreto e “sul campo” l'attività, la rappresentatività e la disponibilità al dialogo di Cgil e Ui e di aver opera una «irragionevole esclusione».

Il giudice ordina a Ryanair di cessare immediatamente le condotte indicate come antisindacali e di astenersi in futuro da comportamenti contrari a correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali, di riscontrare le richieste di Filt Cgil e Uiltrasporti, anche se differenti rispetto a quelle dell’accordo del 5 marzo 2018 e di non dare corso a versamenti economici. Infine, di non sostenere con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali dei lavoratori. «A fronte di questo nuovo importante pronunciamento - dicono Filt Cgil e Uiltrasporti - auspichiamo un immediato cambio di approccio da parte del management della compagnia».

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