Contenzioso

Illegittimo il contratto a progetto per il direttore di banca

di Angelina Turco

Non è possibile assumere un direttore generale della banca con contratto di collaborazione a progetto, seppur chiamato ad attuare gli obiettivi del piano industriale.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza del 6 maggio 2019, n. 11778, che si è trovata a decidere sulla legittimità dell'assunzione di un lavoratore, con mansioni di direttore generale di banca, con contratto di lavoro a progetto.
La Corte d’appello, riformando la sentenza del Tribunale, aveva stabilito la legittimità del contratto di lavoro a progetto, in quanto rispettoso delle disposizioni del Dlgs n. 276/ 2003, poiché gli obiettivi da raggiungere, ricollegati al piano industriale dell'azienda, erano specifici e dettagliati e il rapporto con la Banca era funzionale alla realizzazione delle fasi del progetto da realizzare.
La Corte sottolinea nella sentenza in commento che l'interpretazione delle norme di cui al Dlgs n. 276/ 2003 eseguita dalla Corte territoriale «non è conforme a quella di legittimità, secondo cui il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale» (Cass. n. 17636/2016). Il progetto o programma, continuano i giudici di legittimità, «deve rappresentare un requisito ulteriore rispetto a quelli già richiesti per l'esistenza di una legittima collaborazione autonoma, dovendo ravvisarsi la carenza del requisito della specificità del progetto o programma di lavoro ove i compiti previsti in contratto replichino sostanzialmente l'oggetto sociale e non prevedano l'affidamento al collaboratore di un preciso risultato da conseguire».
I numerosi precedenti giurisprudenziali (Cass. nn. 9471/20016, 12820/2016) hanno consolidato la tesi sulla natura assoluta della presunzione discendente dalla mancanza della nozione di progetto specifico e hanno affermato che l'esistenza di uno specifico progetto, con i requisiti e le caratteristiche dettati dalla legge, è elemento costituivo della fattispecie, la cui mancanza ricorre tanto quando non sia stata provata la pattuizione di alcun progetto, tanto quando il progetto effettivamente pattuito non sia conforme alle caratteristiche legali, difettando gli elementi di specificità ed autonomia che sono ritenuti necessari.
La Cassazione conclude quindi per il rinvio della causa alla Corte d’appello per un nuovo esame sulla base dei principi indicati.

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