La fattispecie all'attenzione del Supremo Collegio si colloca tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che devono necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 statuto lavoratori novellato in tutti i suoi aspetti; risultando nella specie autorizzata l'installazione dell'impianto, si pone la questione della utilizzabilità delle informazioni - le riprese visive - così raccolte "a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro" (art. 4, u.c., statuto lavoratori) e, quindi, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.
Massima
Le informazioni raccolte attraverso impianti di videosorveglianza installati previo accordo con le organizzazioni sindacali, anche se concernenti potenziali illeciti penali commessi dai dipendenti, sono utilizzabili per fini disciplinari, trattandosi di controlli a difesa del patrimonio aziendale, purché siano rispettate le condizioni dell'adeguata informazione al lavoratore e della conformità al D.Lgs. n. 196 del 2003.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte di Appello di Messina, con sentenza difforme della pronuncia di primo grado espressa dal giudice di prime cure nell'ambito di un c.d. "Rito Fornero", dichiarava la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore nel novembre del 2017, basato, previo esperimento della rituale procedura disciplinare, sulla visione di un filmato contenuto in un DVD depositato dalla società sin dalla fase sommaria del giudizio di primo grado, che conteneva le riprese della biglietteria tratte dall'impianto...