L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Impiegato amministrativo impresa edile

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di Josef Tschoell

La domanda

Un'impresa con codice ateco 41.20.00 ha assunto in data 4 giugno 2019 un impiegato amministrativo, non ha altri dipendenti, quindi non è obbligata ad iscriversi alla Cassa Edile, non è iscritta a nessuna associazione di categoria, e applica il CCNL Edilizia (industria). Per quanto riguarda i versamenti al Fondo Prevedi e l'assistenza sanitaria integrativa, come si deve comportare? è tenuta ai versamenti? Se sì, con quali modalità visto che non è iscritta alla Cassa Edile?

Il CCNL per le imprese edili – industria – con il rinnovo del 18.07.2018 ha previsto la costituzione di un fondo nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile (Sanedil), volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni. Finora il fondo non è stato ancora costituito, ma le parti sociali hanno stabilito che il versamento dei contributi sia comunque dovuto. E’ dubbia la legittimità di chiedere il versamento in assenza di prestazioni (il fondo non è ancora costituito e per gli impiegati non sono previste prestazioni direttamente da parte della Cassa edile come nel caso degli operai). Tuttavia la contribuzione confluirà nel Fondo una volta che è costituito e dovrebbe garantire al lavoratore di usufruire poi fin da subito delle prestazioni. Se l’iscrizione verrebbe fatta solo dopo la costituzione del Fondo il lavoratore potrebbe, ipoteticamente, chiedere il danno subito qualora avesse perso una prestazione alla quale avrebbe avuto diritto. In considerazione dello sviluppo delle prestazioni da parte dei fondi di assistenza sanitaria, ultimamente queste possono essere fatte rientrare più facilmente nell’ambito della parte economica-normativa del contratto collettivo e non più in quella obbligatoria (parte sindacale). Le parti hanno poi concordato ancora nel 2008 di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore e costituito il Fondo Prevedi. La riscossione dei contributi è affidata alle Casse edili anche per gli impiegati (accordo del 15.01.2003). Con accordo del 19.04.2010 è stata consentita l’adesione dei lavoratori anche senza la contribuzione di fonte TFR. Di per se il lavoratore non è tenuto a iscriversi o a conferire il suo TFR al Fondo Prevedi (salvo il conferimento tacito). Tuttavia le parti sociali hanno stabilito nell’accordo di rinnovo del 1° luglio 2014 l’istituzione di un contributo mensile a carico del datore di lavoro (contributo contrattuale). Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi alla data sopra indicata, il contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Si ritiene che il contributo faccia parte della parte economica del CCNL e che, di conseguenza, lo stesso sia dovuto. E’ dunque consigliabile contattare la Cassa edile territorialmente competente per sapere il conto corrente per il versamento dei contributi ai fondi e la modulistica per l’iscrizione del lavoratore.

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