Contenzioso

Imprese agricole, aree montane senza esonero contributi

di Roberto Caponi

La Consulta torna sull’annosa questione delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nei territori montani. Con la sentenza n. 182/18, depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1 del Dlgs 179/09 (cosiddetto decreto “salva leggi”) nella parte in cui dichiara la permanenza in vigore dell’articolo 8, della legge n. 991/52, che dispone l’esonero dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per le imprese attive nei territori montani.

La questione si è posta perché una società agricola riteneva di poter continuare a beneficiare dell’esonero totale dal pagamento dei contributi agricoli unificati, anziché della riduzione parziale dei medesimi contributi prevista da leggi successive, proprio per il fatto che la norma del 1952 (che disponeva l’esonero) doveva ritenersi ancora in vigore in virtù del decreto “salva leggi”.

Si ricorda che fino al 1987 le imprese agricole operanti al di sopra e al di sotto dei 700 metri sul livello del mare godevano di un regime contributivo agevolato, consistente nell’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali. Nel 1988 il legislatore è intervenuto introducendo una riduzione contributiva (in luogo dell’esonero) per le imprese agricole operanti nei territori di montagna (regime che, con alcune modifiche nelle percentuali di riduzioni, è arrivato sino ai nostri giorni). Nel 2009 il decreto “salva leggi” ha espressamente indicato l’articolo 8 della legge 991/1952 tra le norme da salvare, mantenendola quindi in vigore. Sicché, secondo la società agricola interessata, alle imprese operanti in zona montana doveva continuare a spettare l’esonero totale dei contributi e non la riduzione parziale. Il Tribunale di Sondrio, a cui la società si è rivolta, ha rimesso gli atti alla Consulta la quale, come detto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto “salva leggi” nella parte in cui “salva” una norma – quella che dispone l’esonero dal pagamento dei contributi – già implicitamente abrogata dalle leggi successive.

La sentenza n. 182/18 della Corte costituzionale

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