Rapporti di lavoro

Imprese sequestrate e confiscate, così l’integrazione salariale in deroga

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto interministeriale 10 gennaio 2019 ha dato attuazione alla previsione di cui al decreto legislativo 72/2018, che consente la concessione di un trattamento di integrazione salariale in deroga ai lavoratori di imprese sequestrate e confiscate.

La successiva circolare del ministero del Lavoro n. 10 del 6 maggio 2019 ha fornito i relativi chiarimenti operativi.

Il trattamento di integrazione salariale è concesso per una durata massima complessiva di 12 mesi per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività (ex articolo 41 del decreto legislativo 159/ 2011).

La circolare precisa che le aziende interessate sono quelle per le quali non sia possibile il ricorso ai trattamenti di integrazione ordinaria (ex decreto legislativo 148/2015), ossia non rientranti nel campo di applicazione cigo e cigs, oppure abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile o, infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento.

Per tutta la durata del trattamento è riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. In alcuni casi il trattamento non può essere corrisposto, ovvero, se corrisposto, revocato con effetto retroattivo: per i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti fittizio ovvero nel caso in cui che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; infine per i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

Per la concessione del trattamento è richiesto, come anticipato, il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività. È necessaria una apposita istanza presentata, utilizzando il portale cigsonline, dall'amministratore giudiziario o dalla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Minlav. All’istanza deve essere allegata una apposita relazione tecnica contenente l'espressa dichiarazione di non poter accedere ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148/15, con l'indicazione delle motivazioni e delle ragioni del ricorso al trattamento richiesto, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non sussistenza, in capo ai lavoratori destinatari del trattamento, di alcuna delle cause di esclusione. Il trattamento viene concesso con decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed erogato dall'Inps.

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