Rapporti di lavoro

Imprese sequestrate e confiscate: rilascio del Durc e sospensione attività di riscossione

di Silvano Imbriaci

L'Inps, con messaggio 20 giugno 2019, n. 2326, fornisce alcune indicazioni che riguardano gli aspetti contributivi legati alla continuazione dell'attività per le imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. “Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”. L'art. 34 di questa legge aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
La delega ha avuto attuazione con il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72. Tale decreto legislativo contiene effettivamente l'indicazione di nuove misure di sostegno al reddito, sia in costanza sia al termine del rapporto di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sequestrare e confiscate alla criminalità organizzata. In costanza di rapporto, è prevista l'introduzione per gli anni 2018-2020 di uno specifico trattamento di sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio, con riconoscimento di contribuzione figurativa, fino alla assegnazione o destinazione dell'impresa sequestrata o confiscata. Con riferimento alla fase successiva alla conclusione del rapporto, l'articolo 2 del D.Lgs. n. 72/2018 introduce per gli anni 2018-2020 una misura di sostegno per i lavoratori "irregolari" disoccupati quando il loro rapporto di lavoro sia stato risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia secondo quanto previsto dal programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e tali lavoratori non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla NASPI.
Nell'ambito di queste misure di protezione, al fine di consentire a queste imprese, sequestrate, confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, la prosecuzione dell'attività, in ordine al rilascio del DURC necessario per consentire lo svolgimento di attività, l'art. 4 dello stesso decreto prevede che debbano essere valutati solo gli obblighi contributivi relativi all'arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa sequestrata e confiscata. La fase precedente risulta, ai fini del rilascio del DURC, tamquam non esset, sempre che sia stata accertata in modo sicuro l'intervenuta approvazione del programma di cui all'art. 41 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice appalti: Gestione delle aziende sequestrate).
Opportunamente il messaggio ricorda che rimane il divieto, a seguito del sequestro dell'azienda, di iniziare o proseguire azioni esecutive come disposto dall'art. 55 del codice degli appalti (d.lgs. n. 159/2011), con sospensione delle procedure esecutive pendenti fino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Se da una parte le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca, in caso di dissequestro la procedura deve essere iniziata o riassunta entro il termine di 1 anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha dispsoto la restutuzione del bene. Tale norma tuttavia non preclude la formazione e la notifica di avvisi di addebito (impone la sospensione delle procedure esecutive, non del procedimento per la formazione del titolo). Con la conseguenza che tutti i crediti dell'impresa sequestrata e confiscata sottoposta al regime di amministrazione giudiziaria, precedenti e successivi all'approvazione del programma di cui sopra, potranno dunque essere trasmessi all'Agente della Riscossione, restando ferma solo la sospensione delle azioni esecutive per i crediti sorti anteriormente alla data di approvazione del programma.

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