Contenzioso

Impugnazione del licenziamento, tentativo di conciliazione e termini di decadenza

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di Ornella Girgenti

Nell'ipotesi in cui l'istanza di avvio della procedura conciliativa sia accettata dal datore di lavoro, e ciò nonostante il successivo tentativo di conciliazione avanti alla ITL si concluda con esito negativo, riprende a decorrere l'originario termine di 180 giorni.
Lo afferma una pronuncia della Corte di cassazione (Cass. Sez. lav. 1° giugno 2018, n. 14108) che trae origine da una vicenda nella quale il lavoratore aveva avviato la procedura ex articolo 410 del Codice di procedura civile quasi contestualmente all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
La procedura, accettata dal datore di lavoro che aveva depositato le memorie nei termini previsti dall'articolo 410, comma 7, del Codice di procedura civile, si era regolarmente svolta con la convocazione delle parti e tuttavia, all'esito della comparizione, l'accordo non era stato raggiunto.
Il lavoratore, pur depositando il ricorso nei 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, era stato dichiarato decaduto in tutte le fasi del giudizio di merito per aver depositato il ricorso stesso oltre i 60 giorni dal mancato accordo.
I giudici di merito, infatti, avevano applicato l'articolo 6, comma 2, della legge n. 604/1966 nel passo cui afferma che «qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
Sennonché la Suprema Corte osserva che il termine di 60 giorni decorre solo nel caso di rifiuto di svolgere la procedura o di mancato accordo per l'espletamento dell'arbitrato, non invece nell'ipotesi in cui la procedura sia stata accettata ma poi abbia avuto un esito negativo. Pertanto la Cassazione, ricordando che le norme in materia di decadenza sono di stretta interpretazione, reputa erroneo estendere il termine di 60 giorni fuori dai due casi espressamente previsti dalla norma citata.
Non solo. Con la decisione in esame, la Cassazione risolve anche il problema di quale sia il termine applicabile all'ipotesi di attivazione della procedura di conciliazione e sua conclusione negativa, evidenziando che l'articolo 410, comma 2, del Codice di procedura civile prevede la sospensione del decorso del termine di decadenza per tutta la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi, con la conseguenza che al termine di questi 20 giorni riprenderà a decorrere il termine originario di 180 giorni sospeso per effetto della proposizione del tentativo di conciliazione.
A questo punto, grazie a tale pronuncia, può ritenersi ormai chiaro quale sia il quadro dei termini in cui si trovano ad operare le parti.
Una volta operata l'impugnazione stragiudiziale, il lavoratore deve impugnare il licenziamento con il ricorso giudiziale ovvero con istanza di tentativo di conciliazione entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale.
Nel secondo caso, se il datore di lavoro rifiuta la procedura, inizierà a decorrere il termine breve di 60 giorni con due possibili varianti: dalla scadenza dei 20 giorni per accettare la procedura depositando le memorie qualora il datore di lavoro non abbia depositato alcunché (rifiuto tacito) oppure, come già stabilito dal Tribunale di Milano (Trib. Milano 12 novembre 2014, n. 10790), dalla data di ricezione della comunicazione di rifiuto (se anteriore alla scadenza del termine previsto per aderire alla procedura).
Nel caso in cui il datore di lavoro accetti invece la procedura di conciliazione, il termine di 180 giorni rimarrà sospeso (dal giorno della richiesta da parte del lavoratore e per tutta la durata della procedura) e in caso di esito negativo (certificato da un verbale di mancato accordo), dopo 20 giorni, ricomincerà a decorrere per il tempo residuo. Tempo che ovviamente sarà più o meno lungo a seconda che l'istanza sia stata comunicata in prossimità o meno della scadenza dei 180 giorni (con la conseguenza che se il tentativo di conciliazione è stato chiesto a ridosso della scadenza dei 180 giorni potrebbe essere di poco più di 20 giorni il tempo a disposizione per predisporre il ricorso).

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