Agevolazioni

In agricoltura contributi abbattuti ai neo iscritti

Il disegno di legge di Bilancio prevede la proroga dell’agevolazione per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti under 40

di Francesco Giuseppe Carucci

I giovani imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti che si iscriveranno nella previdenza agricola nel 2023 potranno contare sull’esonero contributivo istituito dall’articolo 1, comma 503, della legge 160/2019 inizialmente per l’anno 2020 e successivamente prorogato al 2021 e 2022 dalle rispettive leggi di Bilancio. Lo prevede il disegno di legge relativo alla manovra 2023.

L’incentivo è destinato a coloro che, alla data di iscrizione nella previdenza agricola, non abbiano compiuto i 40 anni di età. Il coltivatore diretto può invocare il beneficio per sé, per l’intero nucleo familiare o per parte di esso.

Nonostante l’agevolazione sia in vigore dal 2020, e analogo beneficio sia stato disposto per le iscrizioni effettuate negli anni 2017 e 2018, non ha ancora trovato soluzione il rebus della data rilevante al fine del riconoscimento del diritto all’incentivo. Il problema sorge poiché, a differenza di quanto previsto dalla norma istitutiva, secondo la quale è agevolata l’iscrizione previdenziale effettuata dal giovane nell’anno di riferimento, per l’Inps assume rilievo la data di inizio attività, oltre a quella di iscrizione nella previdenza.

Nel mondo agricolo le due decorrenze non sempre coincidono. L’obbligo contributivo, infatti, decorre dal manifestarsi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione previdenziale che, nel momento di effettivo inizio attività nell’accezione Iva, potrebbero risultare carenti. È il caso, ad esempio, del giovane agricoltore già in attività ma che soltanto nel nuovo anno acquisirà ulteriori terreni che concorreranno al raggiungimento del fabbisogno minimo di 104 giornate richiesto per l’iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti.

Le circolari Inps 85/2017 e 36/2018, con riferimento alle precedenti analoghe agevolazioni, avevano escluso dal beneficio gli aspiranti iscritti nella previdenza agricola titolari di una precedente posizione cessata nell’arco dei 12 mesi antecedenti alla decorrenza della nuova iscrizione.

Allo stesso modo, la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2020 specificava che l’esonero non si applica a coloro che nel periodo agevolato siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. D’altra parte non vi è nella norma alcuna preclusione per i soggetti già esercenti l’attività agricola. Eppure, al ricorrere di tale condizione, l’istituto previdenziale nega l’accesso al beneficio.

Come per il passato, l’agevolazione consiste nel totale esonero dal versamento della contribuzione Ivs per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle pensioni. Restano dovuti il contributo di maternità e il premio Inail, quest’ultimo esclusivamente dai coltivatori diretti. Non è prevista la cumulabilità con altri esoneri e la fruizione deve rispettare i limiti in materia di aiuti de minimis, da verificare in ogni esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti.

Condizioni di fruibilità del beneficio, modalità e tempi di presentazione delle domande sono stati oggetto della circolare Inps 72/2020.

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