In caso di subentro nell’appalto la solidarietà Cigs decorre ex novo
In caso di cambio d’appalto il periodo massimo a disposizione per l’intervento della Cigs per la causale del contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs n. 148/2015, decorre ex novo per l’azienda subentrante.
La precisazione è fornita dal ministero del Lavoro con la risposta a interpello 8 febbraio 2019, n. 1, in base ad una richiesta congiuntamente avanzata da Agens, Ancp, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Slm Fast Confsal e Ugl Taf al fine di stabilire se, «in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante possa accedere all’ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l'impresa subentrante, del tutto distinto da quello fino ad allora utilizzato dall’azienda uscente».
L’analisi ministeriale muove dal dettato dell’articolo 22, comma 3, del Dlgs n. 148/2015 il quale, con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, prevede che il trattamento Cigs può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Tuttavia, secondo quanto stabilito dal successivo comma 5, esso può raggiungere i 36 mesi nel quinquennio mobile in quanto la parte non eccedente i 24 mesi viene computata in misura della metà.
Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto, in tema di durata massima complessiva d’intervento della Cig, stabilita in 24 mesi nel quinquennio mobile.
Secondo la circolare ministeriale n. 17/2017, per quinquennio mobile si deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva.
Dall’esame delle disposizioni richiamate emerge come la concessione del sostegno al reddito in costanza di lavoro sia strettamente connessa all’unità produttiva che fa capo alla singola impresa. Per questa ragione, secondo l’interpretazione ministeriale, qualora intervenga una successione nell’appalto nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva da essa detenuta. Ricomincia quindi a decorrere ex novo, per la subentrante, il periodo di durata massima previsto dalla normativa a nulla rilevando quelli già fruiti dall’azienda uscente.
Muovendo dal presupposto secondo cui l’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 148/2015 ha previsto che l’intervento della Cig sia unicamente riservato ai lavoratori operanti nell’unità produttiva coinvolta, con anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione, il Ministero ricorda che, ai sensi del comma 3, nell’ipotesi di cambio appalto, nei confronti dei dipendenti transitati al nuovo datore di lavoro, tale periodo tiene conto anche del lasso temporale in cui siano già stati impiegati nella medesima attività appaltata, a prescindere dal soggetto datoriale che li abbia occupati.