Rapporti di lavoro

In Gazzetta la legge di conversione del decreto legge 119/2018, le misure per il lavoro ed il welfare

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre è stata pubblicata la legge 136/2018 di conversione del decreto legge 119/2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Il provvedimento contiene numerose disposizioni, in gran parte attinenti alla materia fiscale, ma alcune di esse interessano più specificamente il settore lavoristico e sociale.

Una prima disposizione (articolo 3, comma 10, lett. f-bis) estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), ai fini del rilascio del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In pratica si applica alla nuova rottamazione quanto già previsto per le precedenti rottamazioni: sarà pertanto possibile il rilascio del Durc a fronte della semplice presentazione della domanda di definizione agevolata (ovviamente in presenza degli altri requisiti di regolarità). Il Durc è annullato in caso di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate dilazionate.

L'articolo 23-quater dispone la prosecuzione per tutto il 2019 del cosiddetto bonus bebè per i nati dal 1 gennaio al 31 dicembre del prossimo anno. Valgono le medesime regole già valide per il 2018 (quindi l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione), con la differenza che per i figli successivi al primo nati o adottati nel corso del 2019 viene riconosciuto un aumento del 20% dell'assegno. Si ricorda che la misura dell'importo, corrisposto mensilmente dall'Inps previa domanda dei genitori, dipende dall'Isee minorenni: se quest'ultimo è inferiore ai 7.000 euro è pari a 1.920 euro annuali, se compreso tra 7 e 25 mila euro annui l'importo si riduce a 960 euro. Come anticipato per i figli successivi al primo gli importi anzidetti salgono, rispettivamente, a 2.304 euro e 1.152 euro. È opportuno inoltre precisare che, per i nati nel triennio 2015-2017, l'assegno corrisposto ha durata massima triennale (legge 190/2014), quindi potrà essere ancora in corso nel 2019.

L'articolo 25 contiene disposizioni in merito alla durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs). Come si ricorderà l'articolo 22-bis del decreto legislativo 148/2015, introdotto dalla legge di bilancio per il 2018, ha consentito alle imprese con organico superiore a 100 unità di rilevante interesse strategico e gravi problemi occupazionali una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento Cigs (limitatamente al biennio 2018-2019 e per 6 o 12 mesi, a seconda dei casi). Si ricorda che la durata ordinaria della Cigs è pari a 24 mesi nel quinquennio mobile per riorganizzazione aziendale e 12 mesi per il caso di crisi aziendale. La norma introdotta dal decreto legge 119/2018 sopprime il limite minimo dimensionale dell'organico (riorganizzazione e crisi aziendale). Sarà inoltre possibile accedere alla proroga (per un massimo di 12 mesi) anche per la causale contratto di solidarietà ove vi sia esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo. Tutte le proroghe in deroga potranno essere concesse solo per gli anni 2018 e 2019 ferme restando le altre condizioni previste.

L'articolo 25-ter estende la platea dei lavoratori, occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa la mobilità in deroga. I soggetti interessati sono quelli che hanno cessato il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga tra il 22 novembre 2017 ed il 31 dicembre 2017 nonché dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (il periodo incluso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2018 è già coperto dall'articolo 1, co. 142, della legge di Stabilità per il 2018). Il trattamento è concesso per dodici mesi a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

Infine, l'articolo 25-quater, recante disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del caporalato, prevede la istituzione di un nuovo “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura” presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Uno specifico decreto interministeriale ne definirà l’organizzazione e il funzionamento.

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