Rapporti di lavoro

Inail aumenta i tassi di rateazione e delle sanzioni civili

Decisione legata all’incremento del tasso di interesse deciso dalla Banca centrale europea.

di Marcello Mello

Dall'8 febbraio, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema aumenta di 50 punti base. Lo ha stabilito la Bce con la decisione di politica monetaria dello scorso 2 febbraio, con cui ha innalzato il tasso al 3,00 per cento.

A stretto giro, l'Inail ha pubblicato la circolare 5/2023 del 6 febbraio, con cui ha ufficializzato il conseguente e inevitabile aumento, a far data dall’8 febbraio, degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili.

Il tasso per il pagamento rateale dei debiti per premi e accessori passa al 9,00 per cento. Tale innalzamento non incide sulle rateazioni già in corso, per le quali restano ancora validi i piani in essere, determinati con l'applicazione del tasso vigente alla data di presentazione dell'istanza. L'aumento è, invece, ineluttabile per i piani di ammortamento che fanno riferimento alle istanze di rateazione presentate dall'8 febbraio.

Le sanzioni civili, sempre dalla summenzionata data, aumentano all'8,50 per cento. A subire l'incremento sono le sanzioni applicate nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 116, comma 8, della legge 388/2000. Pari misura trova applicazione anche nella fattispecie prevista dal comma 10, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei premi sia effettuato entro il termine fissato dall'Inail.

Resta fermo, in tutte e tre le ipotesi, che la sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Come di consueto, le sanzioni civili possono essere ridotte nei casi di procedure concorsuali, con applicazione di una misura diversa in caso di omissione o evasione contributiva, ma ai fini della riduzione devono essere integralmente pagati i contributi e le spese.

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