Agevolazioni

Incentivi alle assunzioni nel decreto crescita

di Alberto Bosco

La conversione in legge, ad opera della legge 28 giugno 2019, n. 58, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita), ha introdotto due significative novità per i datori di lavoro in materia di agevolazioni alle assunzioni: ecco il punto sugli istituti interessati.

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud – L'art. 39-ter del D.L. n. 34/2019 ("Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno"), dispone che agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, ex art. 1, co. 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" 2014-2020, approvato con deliberazione CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 2018. Il co. 247 citato, in sintesi, dispone che i programmi operativi nazionali, regionali e complementari possono prevedere, nel limite totale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto delle norme UE in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti:
a) che non abbiano compiuto 35 anni di età; ovvero
b) di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Per essi, l'esonero contributivo di cui all'art. 1-bis, co. 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (legge n. 96/2018) è elevato fino al 100%, nel limite massimo di importo annuo stabilito dall'art. 1, co. 118, della legge n. 190/2014 (8.060 euro), ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalle norme vigenti, per il loro periodo di applicazione.

La norma sana il "buco", relativo appunto al periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, creato dall'art. 2, co. 1, del decreto ANPAL n. 178/2019, il quale aveva ammesso all'esonero le sole assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio ed entro il 31 dicembre 2019. Infine, alla misura è stata data concreta attuazione con il decreto Anpal 12 luglio 2019, n. 311, il quale – all'articolo 1 - stabilisce che le disposizioni del Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019 si applicano anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile2019.

Donazioni alle scuole e assunzione di diplomati – L'art. 49-bis, invece, contiene "misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro". In particolare, esso prevede che, per favorire e potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di 1 anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti a favore di istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado con percorsi di istruzione tecnica o professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, alla fine del ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime scuole con contratto a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in apprendistato) è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore, esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
Per il riconoscimento dell'incentivo, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.
L'incentivo è riconosciuto, dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese; esso spetta solo se le erogazioni liberali sono effettuate sul conto di tesoreria delle scuole con sistemi di pagamento tracciabili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello dell'economia, entro 90 giorni, sono definiti modalità e tempi per disporre tali erogazioni, la misura di incentivo, con criteri di proporzionalità, e le modalità per garantire il rispetto del limite di spesa (3 milioni di euro per il 2021, 6 milioni di euro annui dal 2022).
Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ogni anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione.
Come già rilevato nei primi commenti, si tratta di una misura che appare piuttosto "debole", rispetto alla quale sarà comunque necessaria una valutazione più approfondita dopo che sarà stato emanato l'apposito decreto ministeriale.

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