La domanda

Quale delle 2 opzioni è corretta ai fini fiscali, se il lavoratore opta per la corresponsione diretta della quota di contributi a suo carico, rinunciando all’accredito contributivo. Imponibile contributivo mese euro 2.470,00 Ctr a carico lavoratore 241,00 (%9,757). Incentivo da sommare sul netto euro 226,99 (pari al 9,19% dell’imponibile contributivo). Ipotesi 1) Imponibile contributivo mese euro 2.470,00, ritenute INPS effettivamente applicate euro 14,01 (differenza tra euro 241,00 e euro 226,99). Imponibile fiscale euro 2.455,99. Ipotesi 2) Imponibile contributivo mese euro 2.470,00. Ritenute INPS teoricamente applicate euro 241 (% del 9,7757). Imponibile fiscale euro 2229. In entrambe le ipotesi, la somma di euro 226,99 viene aggiunta al netto senza alcun impatto su INPS e fiscale.

L’istituto della rinuncia all’accredito della quota IVS a carico del lavoratore, con corresponsione diretta in busta paga dell’importo corrispondente, è stato originariamente introdotto dall’art. 1, comma 286, L. 197/2022 e oggi disciplinato dall’art. 1, comma 161, L. 207/2024. La prassi INPS ha chiarito che la quota IVS non versata viene riconosciuta come “incentivo” direttamente al dipendente, fuori dall’imponibile fiscale e contributivo; l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esclusione dal reddito...

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