Adempimenti

Indennità dei 150 euro, il termine per la presentazione della domanda scade il 31 gennaio

La misura riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e assegnisti di ricerca, i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

di Alice Chinnici

Per ottenere l’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’articolo 19 del d.l. 144/2022 i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e assegnisti di ricerca, i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e, infine, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo devono presentare apposita domanda all’Inps entro il 31 gennaio 2023, così come indicato dall'Istituto con la circolare 127/2022.

Come ormai noto, si tratta di una misura introdotta con lo scopo di contenere il caro vita determinato dall'aumento dei costi dell'energia e dall'aggravarsi della crisi internazionale derivante dal conflitto russo – ucraino.

Per quanto concerne i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'indennità una tantum la norma prevede per i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e assegnisti di ricerca l'esistenza di un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del d.l. 50/2022), l'iscrizione alla Gestione separata e l'assenza di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. In presenza di tali requisiti l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione/dottorato/assegno di ricerca non superiore a 20.000 euro. Per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti – compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato – la norma richiede requisiti parzialmente differenti. In particolare, i lavoratori appartenenti a queste categorie, devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente e devono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.

Con l'eccezione dei lavoratori agricoli a tempo determinato, si tratta di lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti che non hanno ottenuto l'indennità con la busta paga di novembre 2022.

I lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno, invece, diritto all'indennità una tantum solo se nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel FPLS e possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro. Anche in questo caso si tratta di pagamento effettuato dall'Inps solo in via residuale, ossia lavoratori che non hanno ottenuto l'indennità con la busta paga di novembre 2022.

L'indennità una tantum di importo pari a 150 euro non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e per la stessa non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Per la presentazione della domanda – esclusivamente con modalità telematica ed entro il 31 gennaio 2023 – i lavoratori interessati possono utilizzare il portale web, il Contact Center o avvalersi dei servizi offerti dagli gli Istituti di Patronato.Infine, quanto alle tempistiche per la liquidazione dell'indennità - come previsto dallo stesso Istituto previdenziale - il pagamento verrà effettuato nel mese di febbraio 2023.

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