Indennità autonomi della pesca, entro il 31 dicembre le domande
La circolare Inps 173/2021 illustra le modalità operative per la fruizione del trattamento di sostegno al reddito destinato ai lavoratori della pesca e istituito con la legge di Bilancio 2021, ma limitatamente ai soli lavoratori autonomi (soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, armatori e proprietari armatori, pescatori autonomi). Le istruzioni per i lavoratori subordinati saranno rese note successivamente.
I benefici agli autonomi sono riconosciuti, previa presentazione di apposita domanda telematica entro il 31 dicembre prossimo, purché sussista una riduzione del reddito causa Covid-19. Più in particolare, la riduzione del reddito riscontrata nel primo semestre 2021 deve essere almeno pari al 33% rispetto al primo semestre 2019. Per il calcolo della riduzione si fa riferimento alla differenza tra i compensi e i ricavi percepiti (principio di cassa).
L'importo che i lavoratori percepiranno sarà pari a 40 euro giornalieri netti. Il trattamento è concesso per la durata massima di 90 giorni nel periodo compreso nel primo semestre del corrente anno. Come anticipato, per l'accesso alla prestazione occorre presentare una apposita domanda utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'istituto previdenziale sul proprio sito. La domanda dovrà contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti.
I soggetti interessati al beneficio dovranno tuttavia fare attenzione al regime delle incompatibilità. L'indennità è infatti incompatibile con le pensioni dirette a carico dell'Ago e similari, della gestione separata, degli enti di previdenza delle casse professionali nonché con l'Ape sociale. Incompatibili sono altresì le eventuali prestazioni integrative del reddito, anche con causale Covid-19, percepite tra il 1° gennaio e il 30 giugno del corrente anno.
Disco verde, invece, per coloro che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità o le varie indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola). Come di consueto, contro i provvedimenti adottati dall'istituto, l'assicurato non può valersi in via amministrativa ma può proporre azione giudiziaria (o ricorrere all'autotutela).
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