Indennità di maternità e termine di prescrizione
Il tema dei rapporti e delle reciproche interferenze tra procedimento amministrativo, nella sua fase contenziosa e non, procedimento giudiziario e tutela dei diritti previdenziali, è oggetto di questa pronuncia della Sezione Lavoro (n. 24031 del 12 ottobre 2017), in materia di indennità di maternità.
Per questo tipo di prestazione il termine di prescrizione è annuale, dovendosi applicare quanto già previsto per le ipotesi di infermità comune e di malattia dall'art. 6 u.c., legge 11 gennaio 1943, n. 138.
Peraltro, vale in materia il principio generale, ormai acquisito dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, essendo la maternità trattamento previdenzale indennitario strutturato in ratei giornalieri, con decorrenza dalla data in cui sono dovuti.
A fronte della presentazione della domanda in via amministrativa, dunque, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre dalla data di maturazione degli stessi.
La disciplina deve essere raccordata con le questioni (affatto semplici) che riguardano gli effetti della presentazione di eventuale ricorso amministrativo avverso il diniego, tema su cui le Sezioni Unite della Cassazione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 6.12.2011/6.4.2012, n. 5572/2012) hanno chiaramente affermato, al termine di un lungo contrasto interpretativo, che, con riferimento alle prestazioni di previdenza ed assistenza, per le quali l'art. 97, ultimo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935 prevedeva e prevede tuttora che il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell'art. 7 della legge n. 533/1973, nonché durante il tempo in cui la domanda è improcedibile (art. 443 c.p.c.).
In generale, l'art. 7 della legge n. 533/1973 afferma che in materia di previdenza ed assitenza obbligatorie la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato; si tratta di una norma che consente la proposizione del ricorso amministrativo (e quindi l'apertura della fase contenziosa, nel termine di 90 giorni) anche in assenza di un provvedimento esplicito da parte dell'ente cui è indirizzata la domanda.
Da qui, per la conclusione della fase amministrativa anche contenziosa, devono trascorrere, in assenza di provvedimento esplicito, altri 90 giorni per la decisione dello stesso ricorso da parte dell'organo amministrativo di secondo grado.
Dunque, ai fini della prescrizione, considerato in particolare che per l'indennità di maternità questa matura di giorno in giorno, la domanda amministrativa e ricorso amministrativo costituiscono atti interruttivi, in quanto sostanzialmente idonei a costituire in mora l'ente previdenziale.
Ma oltre a tale effetto interruttivo vi è anche un effetto sospensivo, sia durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 della legge n. 533/1973, sia durante il tempo in cui la domanda risulta improcedibile (ex art. 443 c.p.c.) per non essere ancora decorso il termine di 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo o per non essere ancora esauriti i termini previsti per la conclusione della fase amministrativa (nel caso di specie l'art. 46 della legge n. 88/1989).
Sulla base di questo quadro interpretativo, la Sezione Lavoro valuta come atti interruttivi la domanda amministrativa ed il successivo ricorso, e, con l'intervento della sospensione nella fase amministrativa, rileva che la maturazione del termine prescrizionale (almeno per i ratei post partum) non si è verificata alla conclusione della fase amministrativa (considerato il deposito del ricorso amministrativo e l'effetto sospensivo). E anche lo stesso deposito del ricorso giudiziario risultava tempestivo.
Tuttavia, rileva la Corte, ai fini interruttivi non è sufficiente il mero deposito del ricorso, in quanto occorre che il debitore, per essere messo in mora, abbia la giuridica conoscenza dell'atto giudiziale o stragiudiziale posto in essere dal creditore.
Nel rito del lavoro alla proposizione del ricorso segue la sua notifica: l'effetto interruttivo si produce non con il solo deposito, ma solamente con la notifica dell'atto al convenuto (ricorso + decreto di fissazione dell'udienza).
Ed è la data della notifica quella da considerare per la verifica della tempestività ai fini della maturazione del termine prescrizionale, essendo peraltro del tutto irrilevante (come affermato da Corte Cost. n. 1021/1988) il breve spazio temporale che il rito speciale del lavoro lascia al Giudice per la fissazione dell'udienza, una volta ricevuto in cancelleria il deposito del ricorso stesso.
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