Indennità sostitutiva mensa
In linea generale le somme erogate ai dipendenti devono essere assoggettate a prelievo fiscale e contributivo. In merito alle indennità monetarie sostitutive della mensa è prevista, tuttavia, una deroga che esenta la stessa indennità nel limite di euro 5,29 giornalieri. Tale limite di esenzione si applica unicamente alle indennità sostitutive di mensa erogate agli addetti: - Ai cantieri edili - Ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo - A unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. In merito alla locuzione “unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”, attraverso la Risoluzione n. 41/2000 il Ministero delle Finanze ha prima di tutto specificato che occorre verificare i singoli casi concreti. Al riguardo, per l'applicazione dell'agevolazione fiscale devono essere rispettati i seguenti requisiti: - L'orario di lavoro comprende la pausa pranzo - L'unità produttiva si deve trovare in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pranzo, non consenta, senza l'ausilio di mezzi di trasporto, di recarsi al più vicino luogo di ristorazione nel quale è possibile utilizzare i buoni pasto. Pertanto, solo in questi specifici casi l'indennità di mensa sarà esente fino ad euro 5,29 giornalieri, mentre sarà assoggettata a prelievo fiscale e contributivo la parte eccedente. In tutti gli altri casi non oggetto della suddetta deroga l'indennità di mensa sarà pienamente assoggetta a tassazione e contribuzione. In risposta al lettore, pertanto, al fine di stabilire il regime fiscale e contributivo si dovrà verificare il caso concreto sulla base dei requisiti previsti dalla Risoluzione n. 41/2000.
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