Agevolazioni

Indennizzo commercianti, liquidabili le richieste dal 1° novembre 2022 al 30 aprile 2023

Via libera dell’Inps con un messaggio che richiama le precedenti istruzioni

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps alla liquidazione degli indennizzi della cessazione attività commerciale per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023; ne ha dato notizia lo stesso istituto di previdenza con messaggio 1782/2023.
A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.
Prima, era stato dato il via libera per le domande presentate entro il 30 novembre 2019; dopo, con la legge 178/2020 , che ha previsto all'articolo 1, comma 380 un ulteriore stanziamento di risorse finanziarie a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale per l'anno 2021 nonché l'innalzamento, dal 1° gennaio 2022, allo 0,48% dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 207/1996, era stata comunicata la possibilità di procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo pervenute fino al 31 dicembre 2020.
Successivamente è stata comunicata la possibilità di procedere alla liquidazione anche delle domande di indennizzo pervenute dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021; dopo, sono state date indicazioni per la lavorazione delle domande presentate dal 1° giugno al 31 luglio 2021 e, successivamente, di quelle presentate dal 1° agosto 2021 al 30 novembre 2021.
Con messaggio 1440/2022 sono state fornite ulteriori indicazioni per la lavorazione delle domande presentate dal 1° dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, cui ha fatto seguito il messaggio 3520/2022, con il quale si è provveduto a fornire indicazioni per la lavorazione delle domande presentate dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022; successivamente, con messaggio 4491/2022, si è dato il via libera per le richieste dal 1° settembre al 30 novembre 2022.
Ora, con il messaggio in esame, tenuto conto dell'andamento delle domande finora pervenute, a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, vengono fornite istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023.
Di conseguenza, alla luce di quanto detto in precedenza, in presenza dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, le sedi territoriali dell'Inps potranno liquidare anche le domande di indennizzo pervenute dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023, ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Con successivo messaggio, valutato l'andamento delle domande per l'anno 2023 e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, l'Istituto si riserva di fornire istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° maggio 2023; per le stesse, al momento, la fase di calcolo risulta inibita in quanto viene fuori il seguente messaggio di avviso "Domanda presentata successivamente al 30 aprile 2023. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti".
In ogni caso, precisa l'istituto di previdenza, per quanto concerne le richieste che non hanno i requisiti per l'accoglimento, le stesse devono essere gestite, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, seguendo il relativo iter per la reiezione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©