Via libera dell'Inps alla liquidazione degli indennizzi della cessazione attività commerciale per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023; ne ha dato notizia lo stesso istituto di previdenza con messaggio 1782/2023.
A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.
Prima, era stato dato il via libera per le domande presentate entro il 30 novembre 2019; dopo, con la legge 178/2020 , che ha previsto all'articolo 1, comma 380 un ulteriore stanziamento di risorse finanziarie a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale per l'anno 2021 nonché l'innalzamento, dal 1° gennaio 2022, allo 0,48% dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 207/1996, era stata comunicata la possibilità di procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo pervenute fino al 31 dicembre 2020.
Successivamente è stata comunicata la possibilità di procedere alla liquidazione anche delle domande di indennizzo pervenute dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021; dopo, sono state date indicazioni per la lavorazione delle domande presentate dal 1° giugno al 31 luglio 2021 e, successivamente, di quelle presentate dal 1° agosto 2021 al 30 novembre 2021.
Con messaggio 1440/2022 sono state fornite ulteriori indicazioni per la lavorazione delle domande presentate dal 1° dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, cui ha fatto seguito il messaggio 3520/2022, con il quale si è provveduto a fornire indicazioni per la lavorazione delle domande presentate dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022; successivamente, con messaggio 4491/2022, si è dato il via libera per le richieste dal 1° settembre al 30 novembre 2022.
Ora, con il messaggio in esame, tenuto conto dell'andamento delle domande finora pervenute, a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, vengono fornite istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023.
Di conseguenza, alla luce di quanto detto in precedenza, in presenza dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, le sedi territoriali dell'Inps potranno liquidare anche le domande di indennizzo pervenute dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023, ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Con successivo messaggio, valutato l'andamento delle domande per l'anno 2023 e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, l'Istituto si riserva di fornire istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° maggio 2023; per le stesse, al momento, la fase di calcolo risulta inibita in quanto viene fuori il seguente messaggio di avviso "Domanda presentata successivamente al 30 aprile 2023. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti".
In ogni caso, precisa l'istituto di previdenza, per quanto concerne le richieste che non hanno i requisiti per l'accoglimento, le stesse devono essere gestite, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, seguendo il relativo iter per la reiezione.
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