Individuati settori e professioni che danno diritto alle assunzioni agevolate di donne nel 2019
Con decreto interministeriale del 28 novembre 2018, pubblicato nella sezione “normativa” del sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali in pari data, sono stati individuati i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparita media uomo-donna in relazione alla media annua del 2017 e validi per l'anno 2019. Con tale decreto viene data continuità a quanto già disposto dai decreti precedenti che avevano stabilito tali indicatori in relazione agli incentivi da fruire sulle assunzioni di donne appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati.
La disposizione cui fa riferimento il decreto, in attuazione dell'articolo 2, punto 4, lettera f del regolamento Ue 651/2014, è contenuta nell'articolo 4, comma 11, della legge 92/2012, che stabilisce la spettanza di un beneficio contributivo sulle assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, di donne di qualsiasi età, inquadrate in una professione o in un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Si tratta di settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al “genere” sottorappresentato, annualmente individuati dalla rilevanza continua sulle forze lavoro dell'Istat.
I settori di attività ricompresi nell'ambito dell'agricoltura, industria e servizi e le 21 professioni che consentono l'accesso al beneficio in caso di un'assunzione di donne di qualsiasi età, indicati negli allegati A e B al nuovo decreto, sono gli stessi già indicati nel precedente emanato a novembre 2017.
Per ambedue le componenti il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2017 nella misura del 9,2% rispetto al 9,9% rilevato per l'anno 2016, e la soglia sopra la quale un settore o una professione vengono considerati caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% della disparità media, è pari all'11,5% rispetto al precedente 12,3%.
Si ricorda brevemente che l’agevolazione consiste in uno sconto del 50% sui contributi (Inps e Inail) per un periodo che varia dai dodici ai diciotto mesi a seconda del tipo di contratto instaurato sia in modalità full-time che part-time, che può essere a tempo determinato, indeterminato, trasformazione di un contratto a termine precedentemente agevolato, ovvero assunzione in somministrazione.
Oltre al requisito dell'appartenenza a uno dei settori o professione indicati in decreto, la lavoratrice deve risultare priva di impiego da almeno sei mesi, ossia, negli ultimi sei mesi non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (decreto del ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017). Il requisito della disoccupazione prescinde, in questo caso, dalla dichiarazione di mancanza di lavoro presso il centro per l'impiego territorialmente competente.
L'agevolazione può essere fruita solo nel rispetto dei principi generali sanciti dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015 e delle ulteriori disposizioni in tema di assunzioni agevolate tra le quali la presenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006. Il beneficio non è subordinato al rispetto del “de minims” ma alla realizzazione di un aumento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, per effetto della nuova assunzione agevolata (Ula).
In presenza di tutte le condizioni richieste, il datore di lavoro inoltra apposita comunicazione all'Inps mediante modulo di istanza online “92-2012”, disponibile all'interno della funzione “Cassetto previdenziale aziende” del sito www.inps.it. L'istituto assegna il codice di autorizzazione “2H” e il datore di lavoro, nel flusso uniemens, indica la presenza di tale lavoatrice, valorizzando nell'elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il significato di “lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012”.