Infortuni brevi da segnalare all’Inail
Scatta giovedì 12 ottobre l’obbligo di comunicare all’Inail – a fini statistici e informativi - gli infortuni subiti dai lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio.
Come stabilito dal decreto del ministero del Lavoro 183/2016 – istitutivo del del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) - i datori saranno obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento.
In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto.
Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di sei mesi dalla legge 19/2017 di conversione del Dl Milleproroghe 244/2016.
La denuncia degli infortuni
La disciplina dell’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro è contenuta nell’articolo 53 del Dpr 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e nell’articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs 81/2008, cioè il Testo unico sulla sicurezza. Quest’ultima disposizione suddivide l’obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e a fini assicurativi: diviene ora necessaria, dunque, la comunicazione anche degli infortuni sotto la soglia di risarcibilità (tre giorni), solamente a fini statistici. A fini assicurativi rimane invece immutata la soglia dei tre giorni, oltre a quello dell’infortunio.
Si usa il canale telematico
La segnalazione può essere fatta solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Inail (salvo che per i lavoratori dell’agricoltura, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali, i lavoratori occasionali di tipo accessorio dell’agricoltura e i datori di lavoro privati cittadini per i quali non è attivo il servizio di trasmissione telematica).
La procedura prevede che il lavoratore – in seguito all’infortunio - debba far certificare dal medico aziendale, dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, la diagnosi e i giorni di presunta inabilità. Il medico stesso è poi tenuto a inviare all’Inail il certificato.
Da quel momento, i dati della certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto a tutti i soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio e, pertanto, anche al datore di lavoro. Per il settore marittimo l’onere della denuncia di infortunio spetta al comandante della nave oppure, in caso di sua impossibilità, all’armatore o al datore di lavoro.
Gli obblighi del lavoratore
Oltre a doversi preoccupare di ottenere la certificazione medica, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’infortunio, come previsto dall’articolo 52 del Dpr 1124/65. Infatti, in caso di omessa comunicazione e nel caso in cui il lavoratore non abbia nemmeno inoltrato la certificazione (obbligo che deve essere assolto dal medico che certifica la prognosi), il lavoratore perde il diritto al risarcimento da parte dell’Inail. La corretta comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro da parte del lavoratore deve necessariamente comprendere anche il numero identificativo del certificato medico, la data del rilascio e i giorni di prognosi refertati dal medico.
Una volta ricevuti i dati del certificato, scatta per il datore di lavoro il termine di 48 ore entro le quali deve trasmettere all’Inail i dati richiesti a fini statistici e a fini assicurativi.
Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio - ferme restando le possibili sanzioni per la sua inadempienza - questa può essere effettuata dal lavoratore presso la sede Inail competente.
Se il certificato medico viene inoltrato all’Inps (per errore o nella convinzione che non si tratti di infortunio), il lavoratore non perde comunque le tutele previste dalla normativa poiché l’eventuale trattamento al quale il lavoratore abbia diritto, viene anticipato dal primo ente che riceve il certificato, ferma restando la competenza finale dell’ente che risulterà tenuto all’erogazione a seguito delle indagini sulla natura della denuncia, se si tratti cioè di infortunio o di semplice malattia.
Per la denuncia delle malattie professionali resta fermo il termine di cinque giorni (dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico) entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all’Inail, sempre per via telematica.
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