Contenzioso

Infortunio del dipendente: responsabilità del datore esclusa se non viene indicata la situazione che ha generato il rischio

di Antonio Carlo Scacco

Ai fini della responsabilità datoriale in relazione all'infortunio occorso al lavoratore, in base all’articolo 2087 del codice civile, è necessaria l’individuazione della situazione generativa del rischio: è il principio di diritto contenuto nella sentenza della Cassazione 25395/2015.

La fattispecie sottoposta all'esame dei giudici riguarda l'infortunio occorso a un dipendente che, nel percorrere il tappeto mobile presente nel sottopasso che collegava la mensa aziendale agli uffici ove prestava la propria attività lavorativa, in quel momento fuori servizio per manutenzione, è scivolato sulle macchie di acqua e grasso ivi presenti subendo delle lesioni personali.

L'Inail ha liquidato successivamente un'indennità per inabilità temporanea e una rendita per inabilità permanente. Il lavoratore, tuttavia, ha adito il giudice dei lavoro invocando la responsabilità del datore circa il mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di eventuali infortuni e chiedendo il risarcimento del danno subito.

Sia il giudice che la Corte territoriale hanno accolto le sue ragioni motivando estensivamentel'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie atte a preservare l'integrità psicofisica dei dipendenti (in particolare lamentando la mancata predisposizione di un corrimano lungo il sottopassaggio che avrebbe evitato l'incidente). La Cassazione ha cassato la sentenza rinviando la decisione alla Corte d'appello in diversa composizione.

Secondo i giudici di legittimità la responsabilità in base all'articolo 2087 del codice civile è configurabile laddove vi sia un comportamento colpevole da parte del datore di lavoro, consistente nella violazione di uno specifico obbligo oppure nella mancata predisposizione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dipendenti. Viceversa non è fondata la pretesa di esigere dal datore la predisposizione di misure di sicurezza idonee a impedire eventi infortunistici del tutto imprevedibili.

Ne segue che per poter configurare tale responsabilità è indispensabile la descrizione della originaria situazione che ha generato il rischio, anche al fine della individuazione delle eventuali misure di sicurezza prescritte dalla legge, o dalle normali regole di prudenza, che si assumono violate o omesse. Mancando nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello la descrizione della situazione generativa del rischio, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza disponendo il rinvio per il riesame del caso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©