Infortunio in itinere dell’insegnante, no alla tutela Inail
Con la sentenza 21400 del 2015 la Corte di cassazione sezione lavoro è intervenuta nuovamente nella interpretazione dell'articolo 4, n. 5, del T.U. (Dpr 1124/1965), il quale limita la tutela assicurativa alla sola attività didattica degli insegnanti, che si sostanzia in operazione e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche, scientifiche compiute manualmente con l'uso eventuale di materiale e/o attrezzature. Nel caso di specie era stato proposto ricorso al fine di ottenere da parte di un insegnate di scuola media una indennità per inabilità temporanea a seguito di un infortunio in itinere. Orbene, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva stabilito che l'infortunio non fosse indennizzabile in quanto non collegato al rischio particolare di quelle attività didattiche sopra specificate. Secondo la Corte territoriale al di fuori del campo applicativo delineato non poteva riconoscersi l'indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini. La Suprema corte, con la sentenza in commento, conferma la pronuncia di secondo grado, asserendo che, come già più volte ribadito, l'articolo 4, n. 5, Dpr 1124/65 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l'articolo 1 del medesimo Dpr 1124/65 fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche. Orbene, l'indennizzo potrà essere riconosciuto soltanto assolvendo all'onere probatorio dello svolgimento di una attività didattica cosi come menzionata. Diversamente, non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nella generica attività di insegnamento (tra cui l'infortunio in itinere occorso all'insegnante mentre si reca ad un corso obbligatorio di aggiornamento). Così, peraltro, si era già espressa la Suprema corte (cfr. Cass. 2895/2008), secondo la quale la partecipazione ad un corso di aggiornamento per docenti, seppur obbligatorio, non rientra di per sè nel novero delle attività tutelate dall'assicurazione obbligatoria, con la conseguenza che, in caso d' infortunio, l'insegnante non è indennizzabile.
Del resto, l'esposto indirizzo giurisprudenziale raccoglie l'interpretazione dell'Inail espressa nella circolare 23 aprile 2003, n. 38, secondo cui gli insegnanti sono assicurati presso l'Inail soltanto se rientrano nel campo di applicazione della tutela assicurativa come delineato dal Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 1 e 4 ed in particolare:
a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori, ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
b) se come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'articolo 1, n. 28, e articolo 4, n. 5, del T.U. sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.