Ingiunzioni, ricorsi solo al tribunale
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Con la circolare 4/16 del 29 dicembre l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) detta le prime istruzioni riguardanti i ricorsi contro gli accertamenti sulla sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro, ma non risolve alcune problematiche che potranno sorgere nell’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal dlgs 149/15, istitutivo dell’Inl, con particolare riferimento all’articolo 11 che modifica e sostituisce gli articoli 16 e 17 del Dlgs 124/04.
La circolare individua la decorrenza dell’operatività delle nuove disposizioni nel 1° gennaio 2017, data che invece, secondo la previsione dell’articolo 22, comma 4, del dDpcm del 23 febbraio 2016, avrebbe dovuto essere sancita da un decreto del ministro del Lavoro, di intesa con quello dell’Economia, ancora non emanato.
Accertamenti da parte di altri organi di polizia
Esaminando l’articolo 13 del Dlgs 124/04, risulta che esso individua gli interventi sanzionatori in materia di lavoro e legislazione sociale in quelli svolti dagli organi ispettivi del ministero del Lavoro e degli istituti previdenziali (commi 2 e 6) e quelli di altri organi ispettivi in possesso della qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria (comma 7).
Si ritiene che l’articolo 16 del Dlgs 124/04 si riferisca a questi ultimi soggetti (guardia di finanza, polizia, carabinieri territoriali), i quali, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, hanno occasione di accertare violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria. La nuova norma stabilisce che contro gli accertamenti di questi soggetti è possibile ricorrere al direttore del competente ispettorato territoriale, entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento stesso. Il ricorso amministrativo dovrà essere corredato dell’atto impugnato (anche per identificare esattamente l’autorità che lo ha emesso), nonché da ogni ulteriore documentazione utile per la decisione.
L’eventuale diffida ad eliminare l’irregolarità accertata interrompe i termini, per un pari periodo, ai fini della decorrenza dei 30 giorni utili per il ricorso. Tale ricorso va deciso entro 60 giorni dalla presentazione, trascorsi i quali si considera respinto (silenzio-rigetto). È tuttavia possibile ricorrere davanti al Tribunale entro 30 giorni da tale decisione o a seguito del silenzio-rigetto.
Accertamenti da parte degli ispettori del lavoro
Nel silenzio della circolare , dovrebbe ritenersi che le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle connesse alla sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro, accertate dagli ispettori del lavoro, continuino a essere disciplinate dagli articoli 14 (notificazione), 17 (rapporto al direttore dell’Ispettorato territoriale), 18 (scritti difensivi ed emissione dell'ordinanza) e 22, (opposizione entro 30 giorni all’ordinanza ingiunzione davanti al Tribunale) della legge 689/1981 e successi modifiche.
Accertamenti sulla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro
Il novellato articolo 17 del Dlgs 124/2004 non si riferisce più alle ordinanze ingiunzione (per le violazioni accertate) e agli accertamenti che abbiano ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, ma soltanto a tali accertamenti. Il ricorso nei confronti tale atto sarà presentato all’Ispettorato interregionale del lavoro competente per territorio e deciso dal Comitato per i rapporti di lavoro. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica degli atti e sarà deciso entro i successivi 90 giorni, il cui inutile decorso determina il silenzio-rigetto.
In proposito viene provvisoriamente confermata la disposizione di cui alla nota ministeriale del 21 gennaio 2015, per cui la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi sarà svolta dagli ispettorati territoriali aventi sede nel capoluogo di regione, diversi da quelli su cui hanno sede gli ispettorati interregionali. È riservata direttamente a questi ultimi la trattazione dei ricorsi provenienti dagli ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi.
La circolare 4/16 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro