Agevolazioni

Ingresso e soggiorno agevolato per gli investitori esteri

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di Andrea Costa

Il comma 148 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) introduce nel Testo Unico dell'Immigrazione un nuovo articolo, il 26-bis, che, nell'allineare la normativa italiana a quella di altri Paesi, estende agli investitori esteri le ipotesi di ingresso e soggiorno in Italia al di fuori dei flussi.
La disposizione è piuttosto articolata e numerose sono le condizioni che debbono essere rispettate dallo straniero, non solo preliminarmente al rilascio del visto, ma anche successivamente all'ottenimento del permesso di soggiorno. Più nel dettaglio, possono beneficiare della nuova previsione quegli stranieri che intendano effettuare in Italia:
a) un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal Governo italiano, a condizione che vengano mantenuti per almeno 2 anni;
b) un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, a condizione che vengano mantenuti per almeno 2 anni;
c) un investimento di almeno 50 mila euro in strumenti rappresentativi del capitale in start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
d)una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
In tutti i casi richiamati il cittadino straniero deve essere in grado di dimostrare di essere beneficiario e titolare effettivo dei relativi fondi e che gli stessi risultino disponibili e trasferibili in Italia. Inoltre, deve presentare una dichiarazione scritta nella quale si impegna ad utilizzare i fondi per effettuare l'investimento o la donazione filantropica entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia. Infine, deve dimostrare di possedere risorse ulteriori, sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia nel corso del soggiorno in Italia e superiori al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Al titolare del visto per investitori è rilasciato un permesso di soggiorno biennale, rinnovabile per ulteriori 3 anni, che consente il ricongiungimento dei familiari mediante il rilascio di un visto per motivi familiari.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio dovrà essere definita – con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – la procedura di accertamento dei requisiti richiesti per l'ottenimento del visto. L'autorità amministrativa individuata dovrà valutare la documentazione fornita, coinvolgere l'Uif (l'Unità di informazione finanziaria) per verificare la provenienza lecita dei fondi e trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana all'estero in caso di valutazione positiva.
Il permesso di soggiorno è revocato qualora lo straniero non abbia effettuato l'investimento o la donazione entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia, ovvero lo abbia dismesso prima della scadenza dei 2 anni.
Laddove siano stati esibiti o trasmessi atti o documenti falsi nel corso della procedura, ovvero siano forniti dati e notizie non rispondenti al vero, è previsto un nuovo reato, con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. In relazione alla certificazione sulla provenienza lecita dei fondi, trovano applicazione i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

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