Nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la realizzazione del relativo reato verrà comunque denunciata all'autorità giudiziaria anche in presenza di regolarizzazione effettuata nei termini previsti.
Così si è espresso l'Inps con il messaggio 8 ottobre 2018 numero 3691, nel quale l'istituto previdenziale informa di aver rilasciato l'applicativo "Gestione illeciti diffida annuale" (G.IL.D.A.) per gestire gli illeciti penali o amministrativi connessi alla predetta violazione.
Doppio binario – Con la riforma introdotta dall'articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016 si è operato, da parte del legislatore, un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, per i versamenti omessi di importo superiore a 10.000 euro annui. Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
È tuttavia prevista la non punibilità con la sanzione penale e il venire meno dell'illecito amministrativo qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Denuncia all'autorità giudiziaria – La novità contenuta nel messaggio dell'Inps, come detto, sta nel fatto che l'istituto previdenziale, per le omissioni che eccedono la soglia di 10.000 euro, potrà avvalersi della nuova funzionalità e procedere all'obbligo di effettuare la denuncia del reato all'autorità giudiziario. Obbligo di denuncia che va espletato anche in presenza di una regolarizzazione dell'omissione.

