Adempimenti

Inps, entro il 31 maggio l’istanza per il differimento delle ferie collettive

I datori interessati devono presentare all’Inps in via telematica la richiesta di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi riferiti alle ferie collettive

di Cristian Callegaro

Entro il prossimo 31 maggio 2023, i datori di lavoro interessati dovranno presentare all’Inps, esclusivamente per via telematica (tramite il cassetto previdenziale – istanze online – invio nuova istanza – codice 445), la richiesta di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi riferiti alle ferie collettive.

Nell’arco di un anno solare l’Inps può autorizzare un unico differimento anche quando la chiusura interessi due o più periodi oppure le ferie siano a cavallo di due mesi; in quest’ultima ipotesi il differimento può essere concesso per gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale.Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento. In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo ai contributi del mese di luglio). Pertanto, in tale ipotesi, il versamento dei contributi di luglio andrà eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso Uniemens dovrà avvenire entro il 30 settembre.

Sulla somma versata in ritardo l’azienda dovrà corrispondere gli interessi di differimento. A decorrere dal 10 maggio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,75%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.Nel caso in cui la predetta misura del tasso dovesse subire modifiche nel periodo intercorrente tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, si applicherà l’interesse che l’Inps avrà comunicato in sede di concessione dell’autorizzazione della dilazione.Riguardo al flusso Uniemens, nell’elemento <AltrePartiteaDebito> si dovrà riportare il codice D100 nella Causale a Debito e valorizzare l’importo degli interessi nella Somma a Debito.

Infine, un richiamo in merito al rapporto tra ferie collettive e cassa integrazione. Si rammenta, infatti, che durante il periodo di chiusura per ferie collettive nessun lavoratore potrà beneficiare del trattamento salariale, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura aziendale. Il periodo di ferie collettivo non costituisce ripresa di attività lavorativa.

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