Inps: l’alimentazione della piattaforma fiscale favorisce il rilascio del «CU»
Con il messaggio n. 1554 del 3 marzo 2015 l'Inps ha comunicato la conclusione dell'iter di trasmissione telematica della Certificazione unica ai contribuenti per i quali è sostituto d'imposta. Operazione importante trattandosi di 18 milioni di certificazioni che alimenteranno la base dati gestita dall'agenzia delle Entrate per la redazione del 730 precompilato.
L'articolo 1, comma 114, della Legge n. 228/2012, dispone che le Certificazioni uniche emesse dall'Inps non siano consegnate in formato cartaceo; le certificazioni
- possono essere ricevute direttamente online sul sito istituzionale attraverso un sistema di accrediti (Servizi/PIN online);
- possono essere acquisite tramite le postazioni informatiche self service, istituite presso tutte le strutture territoriali; tramite lo sportello mobile per gli utenti ultra ottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento; per posta elettronica certificata accreditandosi (gratuitamente) ai servizi disponibili sul sito www.postacertificata.gov.it e richiedendo il Cud alla casella di posta scrivendo al seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it);
- possono essere ottenute presso i comuni che hanno sottoscritto un protocollo con l'Inps, ovvero presso gli uffici postali ovvero i soggetti più competenti nel fornire spiegazioni circa il processo (patronati, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati).
Nel messaggio l'Inps comunica che nel rilasciare dette CU, la piattaforma fiscale dell'istituto ha provveduto:
• ad unificare gli imponibili di più prestazioni, previdenziali ed assistenziali, riferibili al medesimo soggetto;
• ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 23 del Dpr 600/73.
Con riguardo al conguaglio fiscale di fine anno l'Inps applica per i redditi di pensione non superiori a 18mila euro, quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 38 del Dl 78/2010. Tale norma prevede che le imposte dovute per tali redditi in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione sono prelevate in un numero massimo di undici rate. In tale evenienza non si applicano gli interessi e la rateizzazione decorre dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e si conclude entro il mese di dicembre successivo.
In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
L’Istituto precisa che le addizionali regionali e comunali sono state calcolate con le aliquote aggiornate al 19 febbraio 2015 sul sito del Mef, Dipartimento delle finanze, Fiscalità locale.
Dal 2015 gli operatori di sede visualizzeranno una nuova funzione consentita dalla piattaforma relativa al dettaglio delle operazioni di conguaglio fiscale determinato in capo a ciascun contribuente. Il messaggio fornisce le istruzioni da seguire per attivare tale funzione.
Dopo un breve richiamo alle innovazioni relative alla Certificazione unica, il messaggio prosegue richiamando le rettifiche fiscali alle certificazioni rappresentando che:
1. le variazioni richieste dal sostituito non produrranno né ricalcolo del conguaglio fiscale, né una nuova CU/2015; il sostituito dovrà necessariamente sistemare la propria situazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi;
2. le variazioni relative a inadempienze dell'Istituto comporteranno il ricalcolo del conguaglio fiscale e il rilascio di una nuova CU/2015 che «annulla e sostituisce la precedente». I conguagli fiscali che scaturiranno dalle rettifiche di cui al punto 2), dovranno essere segnalati in Procedura Irpef con il codice tributo 111E e il nuovo debito derivante dal conguaglio fiscale, non regolarizzato con il versamento del 16 marzo p.v., sarà effettuato con l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
Interessante la tempistica descritta: l'Inps ritiene valicabile la data del 9 marzo, precisando che in caso di correzione della certificazione unica già rilasciata, l'operazione avverrà attraverso il rilascio di una nuova CU al contribuente dopo il 9 marzo; in tal caso, l'Istituto comunicare al percipiente, tramite l'annotazione CF, che ove il contribuente intendesse avvalersi della dichiarazione precompilata, egli dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione unica rilasciata dall'Inps.