Adempimenti

Inquadramento aziendale, ccnl applicabile e retribuzione

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di Silavano Imbriaci

L'applicazione del contratto collettivo voluto dalle parti non priva completamente di rilievo il contratto di categoria “non voluto”, sotto il profilo retributivo e contributivo, quando vi sia una effettiva lesione dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 C. ( principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione), norma che permette al giudice di adeguare la retribuzione ai detti parametri, facendo per l'appunto riferimento a quella prevista nei contratti di categoria (cfr. Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1997 n. 266).
Dunque, sotto il profilo retributivo, il lavoratore cui sia applicato un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore diverso o non corrispondente con quello dell'attività svolta dall'impresa, in assenza di iscrizione del datore di lavoro all'associazione sindacale firmataria, potrà comunque richiamare la disciplina del contratto che ritiene applicabile come termine di riferimento per la determinazione del giusto livello di retribuzione (valutazione che comunque spetterà in via autonoma al giudice). In altre parole, devono comunque essere riconosciuti ai lavoratori trattamenti minimi di retribuzione diretta definiti dal CCNL della categoria di riferimento (secondo il criterio fissato dall'art. 2070 c.c.) ratificato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche se non operano le altre parti economiche, ovvero quelle diverse dai diritti retributivi (cfr. Cass. sez. lav. n. 212, 5.10.2010).
Ma questo non è il solo limite alla libertà sindacale. La scelta del contratto applicabile non ha infatti alcuna conseguenza diretta sul rilievo pubblicistico della classificazione aziendale a fini previdenziali ed assistenziali, governata da norme di legge inderogabili (anche se, naturalmente interpretabili) che hanno conseguenze sulla specifica aliquota contributiva, e di conseguenza anche sulla normativa in materia di ammortizzatori sociali, fiscalizzazione e agevolazioni contributive in genere. In questo ambito la classificazione non può che avvenire secondo criteri tendenzialmente oggettivi, lontani da una scelta discrezionale celle parti (è questa l'essenza del sistema del c.d. “doppio binario”.

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