Contenzioso

Inquadramento dell’impresa artigiana e regime Inail applicabile

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di Luca De Compadri

La Corte di cassazione (sentenza 23996/14) affronta la problematica inerente al valore dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane in una vertenza giudiziaria nella quale l'Inail agisce per il recupero di premi non pagati. Come noto, è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, comma 1, legge 8.8.1985, n. 443).
L'iscrizione all'albo dell'imprese artigiane è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 4, comma 5, legge 443/1985). Con la circolare n. 11/1986 l'Istituto impartiva istruzioni attuative della legge 443/1985 e relativamente all'art. 5 della legge stessa, che istituisce l'albo delle imprese artigiane predetto, riferiva che l'iscrizione a tale albo assumeva valore obbligatorio e costitutivo, requisito, cioè, indispensabile per potere istituire il rapporto assicurativo con il titolare artigiano. Successivamente, con circolare n. 43 del 24.6.1987, l'Inail comunicava che era emersa una diversa interpretazione del citato articolo 5, interpretazione intesa ad affermare il valore costitutivo dell'iscrizione all'albo solo ai fini delle agevolazioni (ad es. tributarie) a favore delle imprese e non anche con finalità assicurative. In buona sostanza, si consolidava l'orientamento secondo cui la qualifica artigianale sussiste a prescindere dall'iscrizione all'albo ove concretamente ricorrano i requisiti di legge.
La sentenza in commento aderisce a tale orientamento. Ne deriva che l'inquadramento del datore di lavoro e, quindi, il regime assicurativo applicabile è regolato esclusivamente dalla legge, la quale richiede l'esistenza di determinati presupposti di fatto per includere il datore nell'uno o nell'altro settore (industria, artigianato, terziario ecc.), sicché i provvedimenti di classificazione o inquadramento sono meramente ricognitivi e pienamente sindacabili in sede giudiziaria, restando il giudice del merito libero di verificare se sussistono concretamente tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e trarre le conseguenze di tale accertamento ai fini previdenziali.
L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, accertamento che, fin dall'entrata in vigore della legge n. 443 del 1985, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge n. 63 del 1993 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 del 1993) ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla Commissione Regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in Carnera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero), senza che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 della legge n. 443 del 1985 (cfr. Cass. Sez. Lavoro, 20 febbraio 2012, n. 2418).

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