Integrazione azienda per assenza visita fiscale
In base a quanto previsto dall’art. 5, c. 14 del D.L. 463/83 convertito in L. 638/83 e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988 n. 78, l’assenza ingiustificata del lavoratore alla visita fiscale disposta sia autonomamente dell’INPS che voluta dal datore di lavoro, comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza e questo indipendentemente dall’esistenza di un accertato stato di malattia (Cass. 24 luglio 2000 n. 9709). Per cui se l’assenza è avvenuta alla prima visita ci sarà la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, se è avvenuta anche alla seconda visita medica, che può essere sia domiciliare che ambulatoriale, ulteriore riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo. L’assenza alla terza visita comporta l’interruzione dell’erogazione dell’indennità INPS fino al termine del periodo di malattia, configurandosi il mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità (Circ. INPS 31 marzo 1989 n. 65). La sanzione prevista dalla legge n. 638/1983, art. 5, c. 14 è applicata sia dall'Inps che dall'azienda se, come di norma avviene, la disposizione è richiamata dai CCNL attraverso la carenza, la quota integrativa a carico del datore di lavoro oppure sanzione di altro tipo.
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