Rapporti di lavoro

Inventario dei rischi più dettagliato

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di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Le indicazioni relative alle protezioni particolari dei lavoratori, contenute nell'allegato VIII del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), subiscono modifiche con due decreti interministeriali (Lavoro, Salute, Sviluppo economico).
Il primo, del 19 dicembre scorso, adegua le disposizioni alle prescrizioni adottate dalla direttiva 2019/1932/Ue della Commissione.

Dal punto vista documentale, notevoli modifiche si riscontrano sull'articolazione dello schema indicativo per l'inventario dei rischi, reso più articolato e dettagliato rispetto a quello attuale, il che comporterà l'aggiornamento della valutazione e del relativo documento in base all'articolo 29 del Tu. Ad esempio, la protezione delle mani si estende a quella degli arti superiori, come quella dei piedi si estende agli arti inferiori, assicurando così la loro protezione con specifici ed idonei dispositivi di protezione individuali.

Così pure la dotazione e l'uso della cintura di sicurezza non sono più prescritti come unico sistema individuale di sicurezza contro il pericolo di caduta dall'alto o entro vani o perché venga richiesto di operare entro pozzi, cisterne e simili, ma occorre dotare i lavoratori esposti di Dpi «adatti».

Più rigorosa è la protezione delle vie respiratorie. Infatti, per i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi, non si fa più riferimento alla messa a disposizione di maschere, ma ad «appropriati» dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e, solo in via esemplificativa, a maschere intere con filtro adeguato.

L'altro decreto, del 27 dicembre 2021, recependo la direttiva 2020/739/Ue, ha modificato gli allegati 44, 46 e 47 sempre del Tu.

In merito all'allegato 44, oltre alle attività ivi elencate, che possono comportare la presenza di agenti biologici, il nuovo allegato aggiunge che, in sede di valutazione dei rischi, non si esclude che potrebbero esservi altre attività professionali che devono essere prese in considerazione, formando oggetto di specifici interventi di prevenzione.

Il decreto, nel modificare l'allegato 46, presta una particolare attenzione agli agenti biologici classificati, sui quali era già intervenuto l'articolo 4, del Dl 125/2020 che aveva aggiornato proprio l'allegato 46, inserendo nello stesso le previsioni riferite al Sars-Cov-2, prescrivendo, infine, che le vaccinazioni preventive devono essere effettuate tenendo conto delle disposizioni già contenute nell'articolo 279 del Tu.

L'allegato 47 prevede, invece, le misure di sicurezza che devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione, con la precisazione che la misura di sicurezza «raccomandata», salvo che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario, in linea di principio dovrebbe essere applicata.

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