Adempimenti

Isee: discordanze legittime tra anagrafe e dichiarazioni del cittadino

di Pietro Gremigni

Nell'ambito delle attività di controllo da parte dell'Inps delle posizioni di coloro che hanno richiesto e ottenuto il rilascio dell'Isee, occorre accertare che il nucleo autodichiarato nella Dsu sia o meno falso, a meno che non si tratti di discordanze legittime.

Con il messaggio 1812/2022 del 28 aprile l'Inps rammenta la possibile presenza di dichiarazioni (Dsu) discordanti con lo stato di famiglia e con l'anagrafe della popolazione residente che però non possono essere considerate false e perciò non soggette a revoca o decadenza del beneficio legato al rilascio dell'Isee.

La legittimità delle dichiarazioni ai fini Isee sono necessariamente controllate a posteriori dato che l'attestazione Isee deve essere rilasciata improrogabilmente non oltre 10 giorni dalla data di presentazione da parte del cittadino. Tale tempistica è inderogabile, tenuto conto che l'allungamento dell'istruttoria per il rilascio dell'indicatore Isee non può causare danni derivanti dall'eventuale perdita della possibilità di accedere a prestazioni sociali agevolate.

Tuttavia, in alcuni casi di deroga le discordanze ovviamente non rilevano, come ad esempio quando si considera parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia, oppure quando nel nucleo dei genitori viene attratto il figlio maggiorenne di età inferiore ai 26 anni non convivente, se a loro carico ai fini Irpef e se non coniugato e/o senza figli.

Gli altri casi citati dal messaggio Inps riguardano:

- il minore in affidamento temporaneo che risiede oppure non risiede con l'affidatario;

- il figlio minorenne che risiede con i nonni non affidatari del minore stesso;

Da ciò deriva, secondo l'Inps, che possono sussistere nuclei familiari correttamente autodichiarati nella Dsu, perché individuati secondo i criteri derivanti dalla normativa Isee, ma che tuttavia non coincidono con i nuclei familiari risultanti dall'Anagrafe.

Le predette discordanze sono visibili anche da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali (diversi da Inps) sul territorio nazionale, mediante accesso alla banca dati Isee ovvero per il tramite del sistema informativo Siuss, qualora gli enti medesimi abbiano provveduto all'inserimento di prestazioni sociale agevolate per le posizioni di volta in volta consultate.Gli effetti di tali discordanze non determinano, anche in questi casi, alcuna revoca o decadenza della prestazione perché previste dalla normativa come legittime.

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