Isopensione, calcolo automatico del part time
Mentre sale l'attesa per i decreti attuativi dell'Ape, l'Inps con il messaggio 1360/2017 ritorna sull'isopensione, un altro strumento di avvicinamento al traguardo pensionistico.
Nell'estate del 2012, all'interno della riforma del mercato del lavoro operata dal ministro Fornero, l'ultimo articolo della legge 92/2012 (articolo 4, commi da 1 a 7ter) ha previsto uno strumento di esodo collettivo riservato ai soli datori di lavoro con più di quindici dipendenti. Le imprese destinatarie, attivando una procedura sindacala del tutto analoga a quella dei licenziamenti collettivi, selezionano una platea di dipendenti -inclusi i dirigenti- a non più di quattro anni dalla pensione di vecchiaia o dalla anticipata, cessando anche per le vie consensuali il rapporto di lavoro.
I soggetti che partecipano a questo esodo ricevono dal datore di lavoro una doppia dote: da un lato una ‘isopensione', erogata materialmente ogni mese dall'Inps a onere dell'ex datore di lavoro con garanzia fideiussoria, dall'altro una contribuzione correlata basata sulle ultime retribuzioni imponibili prima della cessazione del rapporto.
In aggiunta alle istruzioni già diffuse con la circolare 119/2013, a proposito della contribuzione figurativa correlata il messaggio ricorda lo sdoppiamento di metodologia di calcolo per gli esodi che si collocano prima e dopo maggio 2015. Infatti la retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati è determinata in analogia al metodo in uso per l'indennità di disoccupazione, quindi per gli esodi situati prima del 1° maggio 2015 con media biennale (come per l'Aspi), da maggio 2015 con media quadriennale (come per la Naspi). Tale informazione sarà esposta nel flusso uniemens nell'elemento “Qualifica1”, specificando uno dei due codici (T o V) per domande di esodo precedenti o successive al 1° maggio 2015.
Inps comunica inoltre che gli algoritmi delle procedure interne nell'accredito contributivo (utile al diritto e alla misura pensionistica) terranno anche conto dell'eventuale presenza di settimane di part time all'interno del periodo preso a riferimento per il calcolo (bi o quadriennale) senza che sia il datore di lavoro a doverne calcolare l'impatto. Così, in presenza di lavoratori a tempo pieno, la procedura accrediterà d'ufficio 52 settimane al diritto pensionistico, riadeguando invece la misura e il diritto dell'accredito in caso di part time.
Tale novità non impatta sugli adempimenti a carico del datore di lavoro, che continuerà a popolare il flusso uniemens della posizione aziendale accesa per l'isopensione senza particolari novità. Oltre alla media di calcolo della contribuzione, si replicherà in “Qualifica2” il valore esposto in uniemens nell'ultimo mese di attività lavorativa.
Infine, per i dipendenti con pensione a decorrenza inframese (come i ferrovieri o i postali), si specificherà nel flusso il codice 5 nell'elemento “tipocessazione”, annotandovi la data di fine della percezione dell'isopensione.