Contenzioso

Ispettorato, per informazioni generiche non c'è reato di omessa risposta

di Luigi Caiazza

L'obbligo di fornire notizie all'Ispettorato del lavoro non sussiste quando la richiesta è generica ed è priva di motivazione. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione (Terza sezione penale) nella sentenza 46032/2021, depositata il 16 dicembre, con la quale ha annullato, con rinvio, la sentenza del Tribunale che aveva invece ritenuto sussistente il reato per la violazione dell'articolo 4 della legge 628/1961.
Nella ricostruzione del fatto è emerso che il Tribunale aveva assolto il ricorrente sulla base dell'articolo 131-bis del Codice penale per particolare tenuità del fatto, ma riconosceva la violazione del citato articolo 4 in quanto il ricorrente non aveva ottemperato, quale legale responsabile, alla richiesta dell'Ispettorato del lavoro, con verbale di primo accesso, di fornire notizie in materia di personale occupato, tutela del rapporto di lavoro e legislazione sociale.

Contro la sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione eccependo che dalla stessa non sarebbe emersa con chiarezza l'omissione contestata che avrebbe concretizzato il reato, né sarebbe stata esplicitata la motivazione su quale documentazione non sarebbe stata consegnata, essendosi il Tribunale limitato a riportare le fonti di prova. Nell'accogliere il ricorso, la Corte di legittimità ha ribadito il principio per cui non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell'Ispettorato, previsto dal citato articolo 4, la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata rivolta generica richiesta di trasmettere la “documentazione di lavoro”, in quanto è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di “informazioni specifiche e strumentali” rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell'Ispettorato medesimo.

Deve dunque trattarsi di informazioni riferite, per esempio, a documentazione per cui il datore di lavoro è obbligato alla tenuta come, per esempio, il libro unico del lavoro, la documentazione riferita agli obblighi assicurativi e previdenziali, necessaria anche per verificare la regolarità della posizione dei lavoratori occupati, i contratti individuali di lavoro o le lettere di assunzione dei lavoratori, eccetera. Si tratta di documenti (notizie o risultanze) strumentali all'attività di vigilanza sulle materie contenute nello stesso articolo 4, anche se non nel contesto di indagini di polizia amministrativa, ma che i destinatari della richiesta sono obbligati a produrre, esibire o comunicare all'Ispettorato per lo svolgimento delle funzioni che a esso sono demandate da disposizioni legislative e regolamentari.

La richiesta fatta dall'Ispettorato, oggetto di causa, non conteneva, invece, indicazioni specifiche sul contenuto della richiesta, se non la generica indicazione che riguardava i “documenti in materia di lavoro”, determinando così la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Significativa è la circostanza, riportata nella sentenza di primo grado, secondo cui una teste dopo aver visionato la documentazione presente nel fascicolo del Pubblico ministero, riferiva che la ditta dell'imputato non aveva mai occupato dipendenti. Appare evidente che una più circostanziata e motivata richiesta avrebbe evitato i due gradi di giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©