Ispettorato del lavoro, con decadenza del provvedimento di sospensione ok alla ripresa dell’attività
Chiarimento dell’Inl anche se nel caso in cui non sia stata ottenuta la revoca
La decadenza del provvedimento di sospensione, per effetto del decreto di archiviazione che determina l'estinzione in via amministrativa delle violazioni prevenzionistiche accertate, permette al datore di lavoro di riprendere l'attività lavorativa, anche senza aver ottenuto la revoca del provvedimento. Questo il chiarimento dell'Inl fornito con la nota prot. 642 di ieri.
L'articolo 14 del Dlgs 81/2008 ha previsto, tra le condizioni per l'adozione del provvedimento di sospensione, il riscontro di una delle 13 ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, elencate nell'allegato I al Tuls. Va ricordato come il provvedimento di sospensione non si sostituisce agli atti obbligatori di cui al Dlgs 758/1994, ma vi si affianca. In caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con ripresa dell'attività lavorativa senza aver ottenuto la revoca, l'articolo 14, al comma 15, prevede la pena dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, il comma 11 dell'articolo 14 richiede il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria, oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, eventualmente anche in due soluzioni pagando subito il 20% e l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dall'istanza di revoca.
Il successivo comma 16 prevede espressamente che «l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)». Ne deriva che qualora il blocco dell'attività sia stato determinato esclusivamente da motivi di salute e sicurezza, l'eventuale estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni che hanno portato alla sospensione e la conseguente emissione del relativo decreto di archiviazione da parte del Giudice penale, determinano il venire meno del provvedimento sospensivo. Ciò, inoltre, consente, anche in assenza di revoca del provvedimento, la ripresa dell'attività lavorativa, senza costituire violazione del citato comma 15. Naturalmente, tutto ciò non opera laddove la sospensione sia determinata anche da motivi di lavoro irregolare, contestualmente riscontrato. In questo caso, infatti, il provvedimento di sospensione rimane comunque operativo e sarà necessario procedere con la sua revoca se il datore di lavoro intende riprendere l'attività lavorativa.
Inoltre, va ricordato che, in generale, nel caso in cui il datore non provveda a revocare la sospensione, l'Itl informa l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, per l'adozione del provvedimento interdittivo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, per tutto il periodo di sospensione, a contrattare con la Pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tuttavia, qualora il provvedimento decada in ragione di quanto previsto dal comma 16 e tale circostanza sia a conoscenza dell'Ufficio, quest'ultimo dovrà darne notizia all'Anac e al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, affinché venga meno il citato provvedimento interdittivo.
Infine, nell'ipotesi di un provvedimento revocato mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta, l'eventuale adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale non fa venire meno l'obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5 per cento. In sostanza, l'effetto caducatorio previsto dal comma 16 opera nei confronti del provvedimento di sospensione e non di quello di revoca eventualmente adottato. È, infatti, il provvedimento di revoca ottenuto dal datore di lavoro, a seguito di istanza, a costituire titolo esecutivo per la riscossione di quanto ancora dovuto dallo stesso datore di lavoro.