Contrattazione

Ispettorato, perimetro delle attività stagionali ampliabile dalla contrattazione collettiva

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di Aldo Bottini

Con la nota 413/2021 emanata ieri, l'Ispettorato nazionale del lavoro, a ciò sollecitato da associazioni di settore, ha fornito un autorevole e definitivo chiarimento in materia di deroghe alla disciplina generale del contratto a termine per le attività stagionali, confermando la possibilità per la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle indicate dal Dpr 125/1963.
Si ricorda che i contratti stagionali hanno sempre goduto di un regime particolare. Senza andare troppo indietro nel tempo, basterà sottolineare che già nel testo originario del Dlgs 81/2015, prima del decreto Dignità, i contratti a termine per attività stagionali erano esentati dal limite complessivo di durata massima dei contratti tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, dal limite quantitativo e dal cosiddetto stop and go.

Il decreto Dignità, che ha (re)introdotto l'obbligo della causale oltre i 12 mesi e per i rinnovi, ha esentato anche da tale obbligo i contratti stipulati per attività stagionali, con disposizione applicabile anche ai contratti stipulati a scopo di somministrazione. Ma quali sono le attività stagionali che legittimano contratti acausali e sottratti ai limiti temporali e quantitativi?

L'articolo 21 del Dlgs 81/2015, non modificato sul punto dal decreto Dignità, prevede che le attività stagionali siano individuate da un apposito decreto del ministero del Lavoro e che fino all'emanazione di tale decreto valga l'elenco contenuto nel Dpr 7 ottobre 1963 numero 1525, che per il vero non trova piena rispondenza nella realtà lavorativa attuale. Questa è probabilmente la ragione per cui è stata lasciata, dallo stesso articolo 21 del Dlgs 81/2015, alla contrattazione collettiva (a tutti i livelli, quindi anche territoriale e aziendale) la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali. L'inserimento della facoltà sindacale di individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità all'interno di un comma che disciplina gli intervalli temporali tra un contratto e l'altro poteva far sorgere il dubbio che tale facoltà rilevasse solo ai fini dell'esclusione dall'obbligo di osservare l'intervallo.

Tuttavia, sin da subito, l'opinione unanime dei commentatori era stata quella di considerare l'individuazione della stagionalità effettuata dal secondo comma dell'articolo 21 (comprensiva quindi delle ipotesi contrattual-collettive) come utilizzabile in relazione a tutte le ulteriori disposizioni derogatorie previste a favore dei contratti stagionali, in virtù dell'espresso e ripetuto richiamo dell'articolo 21 a opera di tali disposizioni. Ora questa lettura ha anche l'autorevole avallo dell'Ispettorato.

Peraltro, nel frattempo, la contrattazione collettiva ha già fatto uso di tale facoltà. Ad esempio, il Ccnl del terziario (settore particolarmente interessato dalla stagionalità) aveva già nel 2015 rinviato alla contrattazione territoriale l'individuazione di località a prevalente vocazione turistica nella quali si potesse far ricorso a contratti stagionali. Dopo il decreto dignità, le parti stipulanti il Ccnl hanno riconfermato la validità di tale disposizione, sottolineandone l'idoneità anche per il superamento dell'obbligo di causale, oltre che per i limiti quantitativi e di durata. A valle di tali disposizioni nazionali, quindi, sono stati stipulati accordi territoriali per identificare in determinate attività svolte nel territorio, in certi periodi dell'anno, un'ipotesi aggiuntiva di stagionalità che legittima la stipulazione di contratti a termine con le relative deroghe. È possibile che, dopo il chiarimento dell'Ispettorato, altri settori seguano la medesima strada.

La nota precisa anche che l’eventuale presenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato in aziende turistiche stagionali, che fermano l’attività in alcuni mesi dell’anno, non inficia la connotazione stagionale dell’attività stessa in quanto i lavoratori a tempo indeterminato possono svolgere attività preparatorie rispetto ai periodi di apertura al pubblico.


La nota n. 413/2021 dell'Ispettorato nazionale del lavoro

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