Adempimenti

Ispettorato, pronti i moduli per la nuova diffida accertativa

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di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Dal 15 settembre sono entrate in vigore le nuove procedure per l'attivazione della diffida accertativa per crediti patrimoniali e ora l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha disposto la nuova modulistica anche per garantire una migliore informazione ai lavoratori e ai datori di lavoro interessati.

La nuova modulistica, allegata alla nota 845 del 13 ottobre, tenendo conto delle novità introdotte con l'articolo 12 bis del Dl 76/2020, nella parte in cui ha modificato l'articolo 12 del Dlgs 124/2004, rende più agevole il compito dell'ispettore verbalizzante e, soprattutto, più facile la comprensione delle attività dei diretti responsabili: lavoratore, datori di lavoro e degli eventuali responsabili in solido, destinatari del verbale contenente la diffida accertativa per crediti patrimoniali.

Al verbale fa seguito la lettera di convocazione di tutte le parti sopra indicate per attivare l'eventuale tentativo di conciliazione, con l'indicazione di tutte le clausole di garanzia. L'esito di tale incontro, fermo restando la presenza del lavoratore diretto interessato al credito patrimoniale accertato, è comunicato con apposito modello alle parti annotando che, in caso di accordo, nei confronti del datore di lavoro ed eventuale obbligato solidale, la diffida accertativa cessa di avere effetto.

Acquista, invece, efficacia di titolo esecutivo nei confronti della ditta, ovvero dell'obbligato in solido, che non abbia sottoscritto o aderito all'accordo di conciliazione. In tal caso è previsto un ulteriore modello per la conseguente comunicazione al lavoratore circa l'esito negativo della conciliazione per mancata adesione della parte datoriale. In tal caso la circostanza determinerà l‘efficacia di titolo esecutivo della diffida accertativa con possibilità, da parte del lavoratore, di attivare il procedimento di esecuzione.

Poiché il datore di lavoro e/o l'eventuale obbligato in solido hanno facoltà di presentare ricorso amministrativo contro la diffida accertativa davanti al direttore dell'Ispettorato, qualora il ricorso venga rigettato, anche di tale esito viene data comunicazione al lavoratore, dal momento che questi potrà esercitare la procedura di esecuzione in conseguenza della acquisita esecutività della diffida accertativa.

Dato che, secondo la circolare 6/2020 dell’Ispettorato, il ricorso può essere definito con un accoglimento parziale, è prevista la conseguente rideterminazione dell'importo rispetto a quello contenuto nella originaria diffida accertativa, per cui la nota 845 dell'Inl prevede un apposito modello da notificare alla parte datoriale e al lavoratore. L'atto di ridetermina acquista carattere di esecutività allo scadere di 30 giorni dalla data dell'avvenuta notifica dello stesso.

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