SpecialiIl Punto

Ispezioni sul lavoro - Competenza territoriale dell'Ispettorato

di Antonella Iacopini

N. 26

guida-al-lavoro

Legittimi gli accertamenti e i provvedimenti sanzionatori degli ispettori del lavoro nei confronti di realtà datoriali situate fuori dal territorio di competenza dell'ufficio di appartenenza

L'Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) è l'articolazione periferica dell'Ispettorato nazionale del lavoro, generalmente con competenza in ambito provinciale. Tuttavia, l'agenzia ha chiarito[1] che per gli ispettori del lavoro non vi è una limitazione, dal punto di vista territoriale, nell'emanazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di realtà datoriali situate nei comuni di province limitrofe a quella ove è ubicato il proprio ufficio.

La maggiore estensione dell'attività ispettiva ...

  • [1] Cfr nota Inl 4687/2017.

  • [2] In caso di task force ispettive il personale ispettivo è chiamato, per un determinato periodo di tempo, a prestare servizio presso un ITL diverso da quello di appartenenza. Nella nota 4687/2017 viene chiarito che restano immutate, in tali ipotesi, le indicazioni fornite in passato.

  • [3] Lett. circ. 29/12/2016; nota MLPS 14773/2016; nota Inl 2016/2022 con la quale è stato nuovamente valorizzato il luogo dell'accertamento quale "… criterio unificante per l'individuazione dell'ufficio ricevente "quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza …". Al riguardo, inoltre, si rileva come a identiche conclusioni possa pervenirsi sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali compendiati significativamente sia in pronunce di merito (Trib. Milano sentenza 229/2017; Trib. Treviso ordinanza del 7 ottobre 2021) che, soprattutto, di legittimità (Cass. ord. 17466/2021 nonché, per il passato, Cass. sent. n. 27202/2011), con cui è stata riaffermata la decisività del momento di collegamento rappresentato dal luogo dell'accertamento.

  • [4] La nota MLPS n. 14773/2016 richiama un orientamento giurisprudenziale: Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 9708/2001; Cass. civ, sez. III, sentenza n. 10243/2000; Trib. Udine, sentenza n. 1574/2015.