Rapporti di lavoro

Ispezioni sul lavoro: la reiterazione si consuma nei cinque anni

di Germano De Sanctis, Andrea Cappelli

In base all’articolo 8-bis, L. n. 689/1981, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo (art. 8-bis, co. 1, L. n. 689/1981). Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni (art. 8-bis, co. 2, L. n. 689/1981). La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione (art. 8-bis, co. 3, L. n. 689/1981). Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria (art. 8-bis, co. 4, L. n. 689/1981). La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta (art. 8-bis, co. 5, L. n. 689/1981). Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno (art. 8-bis, co. 6, L. n. 689/1981). Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato (art. 8-bis, co. 6, L. n. 689/1981).
L'art. 8-bis, L. n. 689/1981 ha introdotto nell'ambito delle sanzioni amministrative pecuniarie una specifica normativa concernente la reiterazione delle violazioni, la quale risulta essere perfettamente corrispondente a quella prevista dal codice penale per la recidiva nei reati. La disciplina della reiterazione delle violazioni amministrative ex art. 8-bis, L. n. 689/1981 ha valore di indicazione di principio, nonché di normativa di riferimento. Tale affermazione trova giustificazione, per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, l'articolo in questione opera soltanto qualora non sussistano specifiche disposizioni speciali di legge;
- in secondo luogo, la norma in esame formula soltanto i criteri generali per l'individuazione della nozione di reiterazione, rinviando, relativamente agli effetti conseguenti alla sussistenza di siffatta situazione oggettiva, alle singole leggi che, di volta in volta, li prevedono.
La reiterazione viene considerata dall'art. 8-bis, co. 1, L. n. 689/1981 in due specifiche situazioni oggettive:
- la commissione di un'altra violazione della medesima indole entro i cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo;
- l'accertamento con un unico provvedimento esecutivo di più violazioni della medesima indole commesse nell'arco di un quinquiennio.
Entrambe le situazioni si caratterizzano per il fatto che le violazioni devono essere della medesima indole. L'art. 8-bis, co. 2, L. n. 689/1981 definisce il concetto di medesima indole, intendendo per tale:
- in caso di violazione di un unica norma, la violazione della medesima disposizione di legge;
- in caso di violazione di disposizioni diverse, la sussistenza di una sostanziale omogeneità o di caratteri fondamentali comuni, rilevati a seguito dell'esame della natura dei fatti che le costituiscono o delle modalità della condotta.
Appare, quindi, evidente che tale definizione non si discosta molto da quella indicata dall'art. 101 c.p., il quale, relativamente ai reati aventi la stessa indole, fa espresso riferimento, in primo luogo, alla violazione della medesima disposizione di legge ed, in caso di violazione di disposizioni diverse, ricollega la reiterazione alla natura dei fatti o dei motivi che determinarono la pluralità dei reati (cfr., Cass. Pen., Sez. III, 4.10.1996, n. 3362). In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la valutazione concernente l'indole delle violazioni risulta essere direttamente collegata ad aspetti più squisitamente afferenti:
- l'oggettività dell'illecito;
- le peculiari circostanze in l'illecito è maturato;
- l'estrinsecazione del comportamento.
Pertanto, risulta essere assente nel dettato normativo qualsiasi richiamo ai motivi nutriti dall'autore dell'illecito. Ritornando alle condizioni rispetto alle quali deve essere ricercata la natura unitaria dell'indole delle plurime violazioni, bisogna evidenziare che per provvedimento esecutivo deve intendersi un provvedimento eseguibile per sua natura e non soltanto tale perché non è stato impugnato, o non è impugnabile ulteriormente. La reiterazione può essere accertata anche mediante un unico provvedimento avente ad oggetto la commissione di più violazioni nell'arco di un quinquiennio. Il legislatore si limita a richiedere che tali violazioni abbiano la medesima indole, ma non ritiene necessaria l'esistenza di precedenti atti di accertamento. Tuttavia, si deve essere in presenza di violazioni autonome e distinte, non sussistendo nella normativa in esame la previsione di una specifica disciplina concernente la permanenza dell'illecito, analoga a quella prevista, invece, nel diritto penale. Di conseguenza, non è possibile considerare la protrazione di una medesima condotta accertata con ripetuti sopralluoghi dell'Autorità Amministrativa alla stessa stregua di più violazioni della medesima indole. Infatti, in tal caso, non siamo di fronte a violazioni molteplici, bensì si è in presenza di molteplici atti di accertamento. Necessita sottolineare che l'art. 8-bis, L. n. 689/1981 non specifica quali siano gli effetti conseguenti alla constatata reiterazione delle violazioni, in quanto esso si limita a prevedere che questi effetti possono essere sospesi fino a quando il provvedimento esecutivo che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo, a condizione che da siffatti effetti consegua, altrimenti, un danno certo. In ogni caso, la reiterazione non opera qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in forma diretta della sanzione amministrativa pecuniaria.

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