Istituito il codice tributo per il credito sanificazione
L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6917" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del D.L. Riliancio
L'agenzia delle Entrate ha isituito con risoluzione 14 settembre 2020, numero 52/E, il codice tributo 6917 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal decreto rilancio.
Il Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, ha infatti previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di Dpi e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Con provvedimento dell'11 settembre 2020, Prot. n. 302831/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 15,6423% del credito richiesto la misura del credito effettivamente utilizzabile.
Modalità procedurali
Nello specifico, l'art. 125 del decreto Rilancio riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Con provvedimento del 10 luglio 2020, numero 259854/2020, l'Agenzia ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in particolare, che:
- i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
- per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
- ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dall'articolo 125, comma 1, del Dl 34/2020, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l'altro, in compensazione, secondo l'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, numero 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
- in alternativa all'utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione.
I cessionari possono, tra l'altro, utilizzare il credito d'imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata all'Agenzia delle entrate la prima cessione del credito;
- ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.
Istituzione del codice tributo
Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in questione tramite il modello F24, la risoluzione 52/E/2020 ha istituito il codice tributo "6917" - Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6917 è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020".