Previdenza

Istituito il Fondo di solidarietà dell’Alto Adige

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di Luca Vichi

Il ministero del lavoro rende noto che con il decreto ministeriale del 20 dicembre 2016, numero 98187, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato istituito presso l'Inps il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Ciò in attuazione di quanto previsto dagli articoli da 26 a 40 del Dlgs 148/2015 e dagli accordi sindacali del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016.

Finalità - La finalità del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è quella di assicurare ai lavoratori di datori di lavoro:

- non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 148/2015;

- che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate in provincia di Bolzano;

- che occupano più di 5 dipendenti (è data comunque facoltà di aderire anche ai datori di lavoro che occupano da uno a cinque dipendenti);

una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Requisito di anzianità - Le prestazioni del fondo sono destinate a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva di almeno 90 giorni alla data della domanda.

Assegno ordinario - In base all'articolo 5 del decreto interministeriale 98187/2016 il fondo è chiamato a garantire un assegno ordinario in favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro risulti sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

La prestazione, di importo pari all'integrazione salariale:
- spetta per un periodo massimo di 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso per un periodo massimo di 26 settimane complessive nel biennio mobile;
- non può comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- è erogata dal datore di lavoro;
- è finanziata da un contributo ordinario dello 0,45 per cento (0,30 per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico del lavoratore) e da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari al 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore.

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