ApprofondimentoRapporti di lavoro

Iter e tutele per lavoratrice madre e lavoratore padre dimissionari

di Antonella Iacopini

N. 20

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Il legislatore italiano ha previsto una serie di disposizioni ad hoc per la tutela della lavoratrice gestante e madre e del lavoratore padre in caso di licenziamento e di dimissioni

La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’articolo 37 della Costituzione: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Di fatto, tale principio costituzionale impone alla legge di impedire che dalla maternità e dagli impegni connessi alla...

  • [1] Cassazione Sez. Lav. n. 5749/2008: è illegittimo il licenziamento della lavoratrice anche se il datore di lavoro, quando lo adotta, non sa che la dipendente è in stato di gravidanza: conta soltanto il fatto (oggettivo) che la donna aspetta un bambino. La norma tutela la lavoratrice anche nel caso in cui fosse quest’ultima ad ignorare di essere incinta”.

  • [2] Cfr. Circolare Inps 122/2022.

  • [3] Cassazione n. 22720/2017: affinché il licenziamento possa considerarsi legittimo, la cessazione deve riguardare l’intera azienda e non una sua singola sede o reparto. Vedi anche Cassazione n. 145151/2018: la deroga non può essere estesa anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente. Inoltre, secondo la Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2023, n. 35527, rispetto al concetto di cessazione dell’attività, deve essere esclusa dal suo perimetro operativo ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga.

  • [4] Nota Inl 2181 del 12 marzo 2020.

  • [5] La presunzione legale dello stato di gravidanza è prevista dall’art. 4, D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui “Per la determinazione dell’inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti dall’art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14”.

  • [6] L’Ispettorato si è espresso in più occasioni sull’applicazione ai padri delle tutele previste in caso di dimissioni entro l’anno di vita del figlio (vd note Inl n. 896/2020), da ultimo con la nota n. 9550 del 6 settembre 2022, cui è seguita la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, contenente gli aspetti applicativi.

  • [7] Corte di Cassazione, Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023: le dimissioni di una lavoratrice nel periodo di maternità restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto, fino al momento della convalida da parte dell’Ispettorato del lavoro.