I giudici nazionali e l'amministrazione finanziaria dovranno attenersi a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea e contestare, disapplicando l'art. 16-ter del D.L. 131/2024, convertito in legge 166/2024, ove ricorrano le condizioni per ritenere rilevante ai fini IVA l'operazione di prestito o distacco (reciproco condizionamento), il mancato assoggettamento ad imposta dell'operazione, benché sia riversato alla distaccataria il solo costo
Il principio di primazia del diritto europeo, che si manifesta quando il tributo è armonizzato, torna ad essere d'attualità a seguito dell'introduzione dell'articolo 16-ter del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
Il quadro fattuale
La vicenda trae origine della pronuncia Corte di Giustizia dell'11 marzo 2020, causa C94/19, San Domenico Vetraria Spa, che ha riguardato una società per azioni italiana che distaccava un suo dirigente presso una controllata, ...