L’addio all’associazione o alla Stp
Il socio di uno studio associato oppure di una società tra professionisti il quale intenda proseguire la sua attività professionale nella forma di “professionista individuale” che agisce con la propria partita Iva deve evidentemente accordarsi con i suoi colleghi al fine di poter continuare la sua attività nell’ambito organizzativo della stessa struttura professionale senza più percepire il proprio reddito nella qualità di associato dello studio o come socio della Stp, ma ottenendo direttamente i compensi a fronte di fatture emesse a suo nome.
Dal punto di vista formale tale “dissociazione” può avvenire:
• se si tratta di uscire da uno studio professionale, mediante una modifica del contratto associativo, al fine di formalizzare il “recesso” (è una modifica che è ipotizzabile venga adottata con il consenso unanime dei soci dello studio professionale, a meno che vi siano casi particolari di statuti associativi che prevedano l’assunzione a maggioranza di decisioni del genere). Ai fini delle imposte sui redditi, questa modifica deve poi essere recepita nella forma della scrittura privata autenticata da redigersi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione (articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir);
• se si tratta di uscire da una società tra professionisti, questo esito si può ottenere con varie modalità: ad esempio, mediante la cessione della quota di partecipazione del socio uscente, a seconda dei casi, a taluno degli altri soci o a tutti gli altri soci; oppure concordando un recesso del socio uscente mediante la liquidazione della propria quota a spese della società o a spese degli altri soci.
Una volta avvenuta la cessazione dalla qualità di associato dello studio professionale o di socio della società tra professionisti e assunta la qualità di “professionista individuale” dotato di una propria partita Iva, costui deve iniziare a fatturare in proprio.
Si potranno avere situazioni in cui egli fatturerà direttamente ai clienti le sue prestazioni e, di converso, riceverà dal suo “ex-studio” (o dalla Stp) le fatture relative al costo del servizio che lo studio stesso continuerà a offrirgli a supporto della sua attività di professionista individuale (locali, utenze, personale, sistema informatico, fornitori, pulizie, eccetera).
Viceversa, si potranno avere situazioni in cui l’ex-studio continuerà a fatturare ai clienti, mentre l’ex-socio emetterà le proprie fatture a carico del suo ex-studio.
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